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PROBLEMI DI VITA CONDOMINIALE: CHE COSA PREVEDE LA LEGGE

Problemi di vita quotidiana in condominio. Diatribe che spesso sfociano in cause interminabili. Ecco, in una scheda a cura di Confappi, alcuni quesiti frequenti e una risposta dal punto di vista giuridico.


D. Può l’amministratore vietare di parcheggiare la bici nel cortile condominiale?


R. Essendo il cortile una parte comune dell’edificio, il punto di partenza è rappresentato dall’art. 1102 c.c., secondo cui “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”. Secondo il Codice civile, quindi, il parcheggio della bicicletta sarebbe sempre consentito. Può capitare, però, che il regolamento condominiale lo vieti: in questo caso c’è poco da fare, a meno che l’assemblea non voti per modificare il regolamento. Lo stesso regolamento condominiale, a sua volta, è però subordinato sia al Regolamento edilizio comunale che a quello Locale di igiene. Così, ad esempio a Milano e Torino, le amministrazioni comunali hanno autorizzato il parcheggio della bicicletta all’interno del cortile condominiale e l’amministratore non può che attenersi alla legge.


D. Raccolta differenziata in condominio: chi paga la multa in caso di errato conferimento dei rifiuti?


R. Se nei cassonetti posti all’interno del cortile condominiale la raccolta differenziata dei rifiuti non è eseguita correttamente, la polizia municipale multa l’intero condominio, che per legge è responsabile nei confronti del Comune. A quel punto l’amministratore inserisce la sanzione nel bilancio, ripartendo l’importo fra tutti i condòmini, in base alla quota millesimale di ciascuno.


D. Chi paga per la tinteggiatura delle scale?


R. La risposta è contenuta nell’art. 1124 c.c. secondo cui “Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo. Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune”.