(a cura di fiscooggi.it)
Dal prossimo 1° febbraio entra in scena il Sit (Sistema integrato del territorio) che custodirà gli atti e gli elaborati catastali registrati nel sistema informativo dell’Agenzia delle entrate. Lo dispone il direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, con un provvedimento del 26 gennaio 2021, attraverso il quale vengono anche stabilite le modalità di visura e consultazione degli stessi atti ed elaborati, sia presso gli uffici dell’Agenzia, sia per via telematica, e, inoltre, le procedure che i sistemi informatici delle Pubbliche amministrazioni devono seguire per accedere online alla base dei dati catastali.
Il provvedimento, innanzitutto, chiarisce il significato di alcune denominazioni (come l’atto catastale, l’elaborato catastale e la visura) e acronimi (oltre al Sit, il Sid, – Sistema di interscambio flussi dati – e gli Smidt – i servizi massivi di interscambio dati – Territorio), che facilitano la comprensione dei passi da compiere. Poi detta le regole per gli accessi.
Visure in genere
Per quanto riguarda gli atti catastali, gli elaborati planimetrici e i documenti tecnici propedeutici alla predisposizione degli atti di aggiornamento geometrico, il documento ricorda, tra l’altro, che restano consultabili da chiunque sia presso l’ufficio sia online. In quest’ultimo caso, la visione può avvenire solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, a volte dietro il pagamento dei tributi speciali catastali.
La consultazione delle planimetrie delle unità immobiliari urbane è consentita a richiesta del proprietario, del possessore, di chi ha diritti reali di godimento sull’unità immobiliare o di chi può dimostrare di agire per conto di questi.
In ogni caso, l’accesso alle planimetrie catastali è sempre consentito alla polizia giudiziaria e a quella economico-finanziaria, quando entrano in gioco l’ordine e la sicurezza pubblica, la difesa e la sicurezza nazionale. E ancora libero accesso nelle ipotesi di gestione delle emergenze in ambito di protezione civile. Inoltre, consultazione aperta ai Comuni per i controlli urbanistici e la gestione della fiscalità immobiliare locale e alle Pubbliche amministrazioni per motivate esigenze, connesse ai propri compiti istituzionali.
Per gli atti e gli elaborati catastali non inseriti nel Sit, resta ferma la possibilità di “vedere” il cartaceo.
A proposito di visure, il provvedimento fornisce una lista non esaustiva degli atti e degli elaborati consultabili, anche a vista, precisando che l’elenco dettagliato delle tipologie di visura disponibili sarà pubblicato sul sito dell’Agenzia, dove restano disponibili le informazioni catastali censuarie relative unicamente al classamento e alla rendita delle unità immobiliari, consultabili direttamente tramite gli estremi di identificazione dell’immobile o del soggetto.
Visure telematiche
Queste sono effettuate sul sito dell’Agenzia o tramite i servizi ad accesso diretto o attraverso quelli che necessitano di autenticazione, come detto previo eventuale pagamento di tributi. In particolare, la consultazione “esente” è consentita esclusivamente tramite collegamento ai servizi di consultazione delle banche dati ipo-catastali disponibili nell’area autenticata del sito internet dell’Agenzia, previa adesione alle specifiche condizioni di servizio.
Per richiedere le visure presso gli uffici e presso gli sportelli catastali decentrati l’utente deve presentare apposita richiesta, con i modelli conformi a quelli pubblicati nel sito internet dell’Agenzia.
Infine, in tema di consultazione telematica della banca dati catastale relativamente a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento il documento rimanda a quanto previsto nei provvedimenti del 4 marzo 2014 e del 2 agosto 2016.
Le pubbliche amministrazioni, puntualmente identificate nel provvedimento, per accedere alla base dei dati catastali, devono utilizzare i servizi massivi di interscambio dati – Territorio (Smidt).
Anche per queste le specifiche tipologie di servizi disponibili ai loro sistemi informativi saranno pubblicate sul sito dell’Agenzia.
La pubblica amministrazione, al momento dell’adesione agli Smidt, attesta che la fruizione della base dei dati catastali è necessaria per lo svolgimento, diretto o per il tramite dei soggetti dalla stessa delegati, dei propri compiti istituzionali.
In particolare, le Pa possono utilizzare i dati acquisiti, anche in forma associata, ma sotto la propria responsabilità e non possono cedere a terzi, a nessun titolo, i dati catastali acquisiti.
Questi devono essere conservati e custoditi nel rispetto dei principi e delle regole in materia di protezione dei dati personali.
Dati catastali per le Pa in modalità “web”
La base dei dati catastali è messa a disposizione dei Comuni, delle Comunità montane e isolane e delle Unioni di Comuni, attraverso i servizi telematici di cui al provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio 6 dicembre 2006 e le modalità di accesso da parte di questi enti locali sono le stesse delle Pa.
Resta ferma la trasmissione ai Comuni da parte dell’Agenzia:
a) dei file relativi alle dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione
b) dei tipi mappali e di frazionamento presentati con modello unico informatico catastale.
I servizi telematici inaugurati dal richiamato provvedimento del direttore dell’allora Agenzia del territorio, saranno presto accessibili anche alle altre Pa.
Dopo aver definito le modalità di gestione dei sistemi informativi da parte dell’Agenzia delle entrate, il provvedimento assicura che la sicurezza nella messa a disposizione dei dati è garantita dall’utilizzo di canali cifrati e certificati digitali secondo gli standard più aggiornati previsti e, nei casi di trasmissione dei dati, mediante crittografia e firma dei file e crittografia del canale.
Infine, sottolinea che l’accesso ai servizi che consentono l’acquisizione dei dati necessita della preventiva accettazione o adesione alle specifiche condizioni di servizio.
Fonte fiscooggi.it