La Consulta Nazionale degli Amministratori di Condominio, nell’ambito della riunione di sabato 3 aprile u.s., ha affrontato la tematica della riconducibilità o meno alle Associazioni degli Amministratori di Condominio iscritte al MISE, ai sensi della legge 4/2013,di quanto previsto nel parere del Garante della Privacy del 14 gennaio 2021, n° 9543119, anche sulla base di quanto emerso in rassegna stampa.
Ad avviso della Consulta il parere del Garante non è riferibile alle Associazioni professionali in parola.
Anzitutto va rilevato che, il Parere del Garante è stato espresso in merito all’istituzione di un elenco pubblico delle associazioni legittimate a proporre un’azione di classe ed alla possibilità per il Ministero di richiedere alle diverse associazioni aderentil’elenco degli iscrittinell’ambito di attività di controllo sulla sussistenza o meno dei requisiti che devono persistere per proporre azioni di classe.
Viene evidenziato dallo stesso Garante che, oggetto del trattamento in questione sarebbero i dati personali di soggetti iscritti ad organismi che operano per la tutela di diritti individuali con finalità associative diverse (ad esempio di carattere ideologico, politico, culturale, sociale, assistenziale, religioso, sindacale, ambientale o di promozione economica) ed il solo dato dell’adesione potrebbe rivelare informazioni sensibili e molto delicate della sfera più intima e personale quali le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale delle persone.
Pertanto, la richiesta dell’elenco degli iscritti si porrebbe in contrasto con i principi di “limitazione della finalità” e “minimizzazione dei dati” (art. 5, par. 1, lett. b) e c), Regolamento), nonché della libertà di associazione costituzionalmente riconosciuta. Tale facoltà di controllo, potrebbe ad avviso del Garante, dissuadere le persone interessate dalla partecipazione a forme di aggregazione sociale per il timore di possibili conseguenze di carattere discriminatorio o di esclusione sociale che potrebbero derivare dalla comunicazione a soggetti terzi, sia pure per finalità di controllo, della propria scelta associativa in un ambito, peraltro, settoriale, qual è quello dell’esercizio della azione di classe.
Completamente diversa è la condizione delle Associazioni professionali iscritte al MISE e riferite alla legge 4/2013.
Anzitutto, lo scopo della legge 4/2013 è quello di disciplinare le professioni non organizzate in ordini o collegi professionali dando piena attuazione all’articolo 117 terzo comma della Carta Costituzionale ed ai principi dell’Unione Europea in materia di concorrenza e libertà di circolazione.
Le Associazioni professionali sono poi chiamate a svolgere un duplice compito: da un lato la valorizzazione delle competenze degli associati, dall’altro la formazione ed il rispetto di regole deontologiche per la tutela degli utenti anche attraverso la formazione di uno sportello per il cittadino consumatore presso ilqualei committenti delleprestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenziosocon i singoli professionisti.
Pertanto, dall’appartenenza a tali associazioni professionali non discende per gli iscritti nessun condizionamento di carattere discriminatorio poste le finalità omogenee delle medesime associazioni che non devono avere scopo di lucroe che le stesse non si richiamano di certo a scopi politici, ideologici o religiosi.Anzi, la pubblicizzazione dei dati degli iscritti è funzionale e necessaria alla realizzazione scopi associativi, soprattutto per quanto attiene alla tutela del consumatore del servizio professionale reso dall’iscritto.
Tra l’altro, dato di non poco conto, sono gli stessi associati che per una piena operatività degli scopi associativi,attuano forme di pubblicizzazione dell’iscrizione all’Associazione eventualmente richiedendo la possibilità alle medesime di utilizzare i loghi associativi per contraddistinguere la propria corrispondenza, documenti da questi prodotti, o targhe professionali.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 5 della legge 4/2013 le Associazioni devono pubblicare nelproprio sito web, secondo criteri di trasparenza,correttezza e veridicità, gli elementi informativi che presentano utilità perilconsumatore. In particolare deve risultare:
Vi è dunque, anche, un’esplicita previsione nella stessa legge in merito alla pubblicazione degli elenchi iscritti, che già di per sé rende obbligatoria la pubblicazione dell’elenco.
Naturalmente ogni associazione curerà gli aspetti di gestione della privacy in generale nell’ambito delle rispettive strutture all’uopo utilizzando idonee informative.
F.to: i Presidenti di
ABICONF, AIAC, ANAMMI, ANAPI, APAC, ARAI, MAPI
info@consultaamministratoricondominio.it
ABICONF www.abiconf.it
AIAC www.aiacondomini.it
ANAMMI www.anammi.it
ANAPI www.anapi.net
APAC www.apacitalia.it
ARAI www.arai.it
MAPI www.mapi.it