31 Marzo 2021
Concesse a contribuenti e intermediari due settimane in più per l’invio delle comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2020 e di eventuali richieste di annullamento o comunicazioni sostitutive
Con il provvedimento del 30 marzo 2021, siglato dal direttore dell’Agenzia delle entrate Ruffini, il termine di scadenza per l’invio delle comunicazioni delle opzioni per le detrazioni relative alle spese sostenute nell’anno 2020, da ultimo fissato al 31 marzo (vedi articolo “Cessione Superbonus, entro marzo la comunicazione per le spese 2020”), slitta ulteriormente al 15 aprile 2021. Entro lo stesso termine dovranno essere inviate eventuali richieste di annullamento o comunicazioni sostitutive di comunicazioni inviate dal 1° al 15 aprile 2021, relative alle spese sostenute nel 2020.
L’Agenzia, così, concede un lasso di tempo maggiore agli operatori economici per la predisposizione e la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni relative alle spese sostenute nel 2020, anche tenuto conto della proroga al 10 maggio 2021 del termine per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata prevista dall’articolo 5, comma 22, del decreto “Sostegni”.
Destinatari della proroga sono i contribuenti che, nel corso del 2020, hanno sostenuto spese per la realizzazione di uno degli interventi che beneficiano del Superbonus 110% o degli ulteriori interventi elencati dall’articolo 121, comma 2 del decreto “Rilancio”, che hanno optato, in luogo dell’utilizzo diretto della maxi-detrazione spettante nella propria dichiarazione dei redditi, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione a soggetti terzi del credito corrispondente alla agevolazione spettante, compresi banche e altri intermediari finanziari.
La comunicazione, relativa alle spese sostenute nel 2020, dovrà essere inviata, dunque, tramite l’apposita applicazione web o i canali telematici dell’Agenzia delle entrate entro giovedì 15 aprile.
Riguardo all’individuazione del periodo d’imposta in cui imputare le spese (circolare n. 24/2020), ricordiamo che occorre far riferimento:
− per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, a prescindere dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono. Ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020 e 2021, consentirà la fruizione del Superbonus solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020 e 2021
− per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021, a prescindere dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e dalla data dei pagamenti.
Fonte: FiscoOggi