[A cura di: Corrado Sforza Fogliani – presidente centro studi Confedilizia] Ai sensi dell’art. 71-bis disp. att. cod. civ. “possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro:
a) che hanno il godimento dei diritti civili;
b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) che non sono interdetti o inabilitati;
e) il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari;
f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale”.
Mettendo da parte la lett. b) che reca con sé aspetti di non immediata soluzione e di cui, pertanto, ci occupiamo alla fine del presente scritto, diciamo subito che, con riguardo alla lett. a), esiste un apposito “certificato di godimento dei diritti civili” che può essere richiesto dall’interessato al Tribunale del luogo di residenza. Stesso discorso per quanto concerne la lett. c): anche in tal caso il certificato relativo alle misure di prevenzione può essere richiesto dall’interessato al Tribunale del luogo di residenza. La dimostrazione dell’assenza di interdizione e inabilitazione di cui alla lett. d) può essere attestata, invece, con il certificato rilasciato dal casellario giudiziale. Mentre la non iscrizione nell’elenco dei protesti cambiari – non esistendo un documento che attesti tanto (dalla visura dei protesti effettuabile presso qualsiasi Camera di commercio emergono solo i protestati) – non può che essere autocertificata. Quanto, poi, alle lettere f) e g), le condizioni ivi previste potranno essere provate con l’esibizione (in originale o in copia), rispettivamente, del diploma di scuola secondaria di secondo grado (lett. f) e di attestati di partecipazione a corsi di formazione iniziale o periodica (lett. g).
Venendo adesso alla lettera b), per la dimostrazione dell’assenza di condanne penali per i delitti ivi indicati si può ipotizzare di ricorrere alla “visura” di cui all’art. 33, d.p.r. n. 313 del 14.11.’02, che dà la possibilità all’interessato di prendere visione di tutte le iscrizioni a suo carico esistenti presso il casellario giudiziale.