[A cura di: Corrado Sforza Fogliani – pres. Centro studi Confedilizia]
Nei confronti di chi va elevato il protesto nel caso in cui un assegno
tratto sul conto corrente condominiale ed emesso dall’amministratore rimanga
insoluto? Al quesito ha risposto la Cassazione, la quale ha precisato che in un
caso siffatto “il protesto deve essere elevato nei confronti del soggetto che
ha emesso il titolo, secondo quello che risulta dalla firma di emittenza o di
traenza”.
In particolare – a parere dei giudici di legittimità – “ove si
ravvisino esplicitamente nel titolo indici univocamente attestanti l’esistenza
di un rapporto di rappresentanza, il protesto deve essere elevato nei confronti
del rappresentato, mentre nell’ipotesi contraria la responsabilità esclusiva
dell’emissione del titolo e della sua circolazione fuori delle condizioni
previste dalla legge è a carico di chi lo abbia sottoscritto” (sent. n. 25371
del 12.11.2013).
Precisato che nello stesso senso, appena qualche mese prima, si era
pronunciato anche l’Arbitro bancario e finanziario (Collegio di Napoli,
decisione n. 3366 del 20.6.2013) sottolineando che nell’ipotesi contraria in
cui il suddetto rapporto di rappresentanza fosse stato esplicitato, destinatario
del protesto sarebbe dovuto essere il condominio (in linea – aggiungiamo noi –
con il riformulato art. 1129 cod. civ., che prevede, al suo settimo comma, che
il conto corrente debba essere “intestato al condominio”, unitariamente
inteso), si può allora ritenere, che nel caso di un assegno bancario
sottoscritto dall’amministratore (rappresentante) e tratto su un conto corrente
intestato al condominio (rappresentato), il protesto andrà elevato in capo al
medesimo amministratore se nell’assegno non vi siano elementi tali da far
comprendere (a chi riceve il titolo) il rapporto di rappresentanza; andrà
invece elevato in capo al condominio ove tali elementi sussistano.