[A cura di: Rosario Calabrese, presidente Unai – www.unai.it] Mi rivolgo a tutte le colleghe e ai colleghi amministratori di condominio, nella mia veste di rappresentante sindacale, stante il grave rischio, in sede civile e penale, che gli appartenenti alla categoria corrono a causa dell’assordante silenzio del legislatore in materia di assemblee condominiali.
A generare ulteriore confusione, da qualche giorno, c’è anche una Faq sul sito della Presidenza del Consiglio la quale, inopinatamente e in maniera del tutto immotivata, dichiara la possibilità di tenere assemblee purché nel rispetto di … e prosegue citando adempimenti che nulla hanno a che vedere con le assemblee condominiali, essendo previsti per situazioni diverse, e che, comunque, cesseranno di avere effetto dal 14 giugno prossimo.
Considerato che “riunione”, “assemblea” e “assembramento” non sono sinonimi, se ne deduce che una norma chiara che autorizzi le assemblee in presenza, al momento, non c’è. Anche le incursioni inopportune di qualche “governatore” non aiutano a chiarire la questione, perché inidonee a modificare il quadro legislativo.
Parimenti manca una norma che autorizzi le assemblee in video conferenza.
Viste le pressioni che ci pervengono dai condomini, ad evitare che qualcuno pensi che non vogliamo convocare le assemblee per chissà quali occulti motivi, suggerisco di operare nel modo che segue.
Considerato che, nel caso l’amministratore convocasse l’assemblea in presenza, dovrebbe disporre di un locale adeguatamente grande da rispettare le prescrizioni in materia di distanze interpersonali, che tale locale dovrebbe disporre di tutti gli altri requisiti di sanificazione prescritti, ma che questo comporterebbe considerevoli costi, per i quali l’amministratore non è stato autorizzato, sicché, specie in caso di assemblea deserta, rischierebbe di risponderne in proprio, suggeriamo che l’amministratore dica al condomino che preme per la convocazione dell’assemblea di essere disponibile a convocarla a condizione che la convocazione sia sottoscritta da codesta persona e che, parimenti, essa, a propria firma, si assuma le obbligazioni con il locatore dei locali.
In questo modo l’amministratore sarà esonerato da responsabilità civili e penali (che non rientrano nel magro compenso che gli viene, solitamente, corrisposto) e i condòmini potranno avere la loro assemblea, se proprio ci tengono. Ovviamente, invece che da un solo condomino tale convocazione potrà essere sottoscritta da più condòmini, in particolare da tutti quelli che fanno maggiore clamore nel richiederla. Resta inteso che in tale assemblea l’amministratore non dovrà assumere né la carica di presidente né quella di segretario, ma presenziarvi solo per presentare, all’occorrenza, il proprio Rendiconto.
Nel caso invece che i condòmini pretendano di riunirsi in “video assemblea” suggeriamo che l’amministratore mandi, preventivamente, una comunicazione a tutti i condòmini richiedendo di essere autorizzato a detta convocazione, in forma scritta (basta anche una e-mail o un whatsapp o qualsiasi altra forma scritta da poter, un domani, esibire ad probationem), precisando che qualora anche uno solo dei condòmini non facesse pervenire la sua autorizzazione alla convocazione in video conferenza e alla relativa registrazione, l’assemblea non potrà essere convocata, perché se ne rischierebbe l’impugnazione.
In tutto questo desidero ricordare, quanto già ribadito in più occasioni: l’amministratore ha l’obbligo di “rendere il conto” ma non ha l’obbligo di “farselo approvare”, quindi suggerisco che, se sono già pronti i consuntivi di fine anno, essi vengano inviati ai condòmini con due righe di accompagnamento nelle quali si precisa che l’assemblea si terrà appena l’emergenza sarà cessata o ci saranno chiare indicazioni legislative che ne regolamentino la convocazione e la tenuta.
Senza rischi economici e/o penali per l’amministratore e/o i condomini.