Le responsabilità dell’amministratore di condominio in materia di sicurezza. È l’oggetto di un excursus a cura dell’avvocato Massimiliano Bettoni, dello studio legale MaBe di Milano (www.studiolegalemabe.it) di cui oggi pubblichiamo la prima puntata, incentrata sul condominio come luogo di lavoro.
Anche all’interno del condominio, come in tutti gli altri luoghi di lavoro, vi è l’obbligo di osservare le norme di sicurezza sul lavoro emanate con D.Lgs. n. 9 aprile 2008 n. 81. L’amministratore, oltre ad un ruolo formale di garanzia in merito alla sicurezza, assume anche la figura di datore di lavoro nei confronti della ditta appaltatrice, e pertanto ricadono sullo stesso gli obblighi previsti in tali fattispecie dal Testo Unico in materia di Sicurezza (D.Lgs. 81/2008).
L’equiparazione tra amministratore di condominio e datore di lavoro presuppone che questi abbia, alle sue dipendenze, lavoratori subordinati, ma anche – e ordinariamente – i lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato e cioè, oltre ai portieri, anche a tutti i lavoratori subordinati che prestino la loro attività nell’ambito di un condominio, con mansioni simili a quelle dei portieri, quali ad esempio, il servizio di pulizia-scale, o di quello di giardinaggio, ecc..
Restano esclusi dalla categoria dei lavoratori subordinati tutti coloro che prestano la loro attività nel condominio con contratto di lavoro autonomo
Uno dei compiti a cui è chiamato l’amministratore in materia di sicurezza riguarda, la valutazione dei rischi che si possono verificare nelle parti comuni del condominio e prestare contestualmente un’adeguata informazione e formazione nei confronti dei lavoratori con rapporto contrattuale privato (art. 3 comma 9, D.Lgs. n. 81/2008).
I fattori di rischio dovranno essere tutti oggetto di valutazione, senza tuttavia che sia necessaria la redazione del piano di sicurezza, ma presuppongono oneri a carico dell’amministratore in merito ad obblighi di formazione ed informazione.
Il Codice Civile attribuisce espressamente all’amministratore il compito di garantire il buono stato e la sicurezza delle strutture, precisando che, nel caso in cui ravvisi la necessità di intervenire al fine di evitare danni alle cose o alle persone, è legittimalo – o meglio tenuto – ad intervenire tempestivamente.
L’art. 1135 c.c., co. 1, lett. 4), inoltre, delinea ulteriormente i margini di intervento dell’amministratore, prevedendo che quest’ultimo “non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea”.
A tal proposito la Corte di Cassazione, infatti, afferma che “nel caso in cui l’amministratore (…) abbia assunto l’iniziativa di compiere opere di manutenzione straordinaria caratterizzate dall’urgenza, ove questa effettivamente ricorra ed egli abbia speso, nei confronti dei terzi, il nome del condominio, quest’ultimo deve ritenersi validamente rappresentato e l’obbligazione è direttamente riferibile al condominio. Laddove, invece, i lavori eseguiti da terzi su disposizione dell’amministratore non posseggano il requisito dell’urgenza, il relativo rapporto obbligatorio non è riferibile al condominio, trattandosi di atto posto in essere dall’amministratore al di fuori delle sue attribuzioni” (Cass. Civ., Sez. II, 02 febbraio 2017, n. 2807).