AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO: ANCHE I PROFESSIONISTI DEVONO FORMARSI
- Redazione
- 24 novembre 2015
[A cura di: Anammi]
Avvocati, geometri, commercialisti e architetti, nonostante l’appartenenza ad un ordine professionale, non sono esentati dall’obbligo di formazione di base imposto dalla Legge 220 e dall’aggiornamento continuo voluto dal DM 140.
L’iscrizione ad un albo professionale non esenta quindi gli amministratori di condominio dagli obblighi di formazione imposti dalla legge. A sottolinearlo, sulla base di numerose richieste di chiarimento da parte dei 13mila soci, è l’Anammi, (Associazione nazional-europea degli amministratori di immobili).
Sono tanti i professionisti che si dedicano all’amministrazione condominiale, sia per ampliare l’attività di studio, sia per interesse professionale. “Questo non significa però – spiega Giuseppe Bica, presidente dell’associazione – che sia consentito, in virtù dell’iscrizione ad un ordine professionale, evitare la formazione di base e, ancor di più, l’aggiornamento annuale. E non soltanto per la sussistenza di precisi obblighi di legge, ma anche perché le competenze di settore sono molto complesse e in continuo divenire”.
In tal senso, è bene ricordare che la Legge 220 del 2012 ha stabilito che gli amministratori condominiali devono seguire un corso di formazione base, di almeno 72 ore. Uniche deroghe consentite a tale regola: l’amministrazione dell’immobile da parte di un condomino e l’aver svolto attività di amministratore almeno per un anno nel triennio precedente all’entrata in vigore della Legge 220. Anche in questi casi, però, vale l’obbligo delle 15 ore di formazione periodica, introdotto dal DM 140 del 2014, e da effettuarsi ogni anno. “Quest’ultima norma – aggiunge Bica ha il chiaro scopo di informare e approfondire le problematiche più attuali della professione dell’amministratore, investito dei compiti più disparati e chiamato ad aggiornarsi su una giurisprudenza molto ampia, che va dall’urbanistica alla gestione delle morosità condominiali”.
Le regole della professione, insomma, non escludono gli obblighi formativi interni agli ordini professionali. “In altre parole, la formazione non lascia, ma raddoppia – chiosa il presidente dell’associazione -. Va segnalato che, sempre più spesso, i liberi professionisti in ambito economico-giuridico si avvicinano al mondo del condominio”. Quasi un quarto degli iscritti all’Anammi è in possesso di una laurea – Legge ed Economia le preferite degli amministratori – mentre oltre 4mila iscritti sono professionisti. Di questi, i ragionieri rappresentano il 50%, i geometri il 30%, gli avvocati il 10%, gli architetti il 6%.
“Ci rendiamo conto del forte impegno richiesto dall’attività professionale e dagli obblighi di formazione imposti dalle norme – chiarisce ancora Bica -. Non è facile conciliare tutte queste incombenze. Ecco perché, già da tempo abbiamo puntato sull’aggiornamento e-learning. Grazie a tale scelta, siamo gli unici in grado di quantificare e garantire effettivamente le 15 ore richieste dal decreto ministeriale”.
Del resto, oggi i condòmini sono chiamati direttamente a verificare se l’amministratore ha effettuato la formazione periodica. “Chiunque, in assemblea – conclude il numero uno dell’Anammi – può verificare se l’aggiornamento è stato effettuato. Aver ottenuto il certificato di attestazione dell’avvenuta formazione è quindi fondamentale per restare sul mercato”.