La riforma del condominio non cessa di essere oggetto di richieste di modifica. Ultima in ordine di tempo, quella inviata da Mauro Simone, segretario dell’Alac di Bari, al sottosegretario alla Giustizia, onorevole Cosimo Maria Ferri. Di seguito, il testo della lettera.
“A distanza di circa 3 anni dall’entrata in vigore della legge 220/2012 che ha riformato la disciplina del condominio, e di un anno e mezzo dal Decreto n. 140/14 del Ministero di Giustizia, che ha regolamentato la formazione periodica degli amministratori di condominio con l’obiettivo dell’aggiornamento annuale delle competenze professionali attraverso l’acquisizione di una certificazione attestante la frequenza a un corso avente durata di almeno 15 ore, con il superamento di un esame finale, è possibile tracciare un bilancio su risultati e sui problemi operativi dei provvedimenti in parola.
Da un nostro sondaggio in Puglia (con segnalazioni pure da altre regioni) si stima che una percentuale non irrilevante di amministratori di professione esclusiva nell’anno 2015 (entro il 9 ottobre 2015) non hanno frequentato alcun corso di aggiornamento, venendo meno all’osservanza dell’obbligo di formazione periodica previsto dalla Riforma n. 220/2012 e dal Decreto Ministeriale n. 140/2014. Trovano quindi riscontro nella prassi quotidiana le criticità dei suddetti provvedimenti evidenziati peraltro sin dai primi giorni da numerosi commentatori e dalle associazioni di categoria.
Volendo soffermarci solo su alcuni limitati aspetti dei richiamati provvedimenti, si possono formulare e ribadire valutazioni critiche in ordine al fatto che il legislatore non sembra essere stato completo e chiaro nel disciplinare una materia che attendeva un intervento organico dal 1942.
In particolare, l’assenza di un puntuale sistema di controllo, in vero non previsto dall’attuale legislazione, fa sì che molti amministratori non svolgano attività di formazione periodica. Al fine di limitare i buchi nell’attuale legislazione, evitando il ripetersi anche per il corrente anno e per gli anni a venire dell’ipotesi della mancata osservanza dell’obbligo di formazione continua da parte di tanti amministratori, si chiede un intervento del legislatore che con auspicabile sensibilità politica metta mano all’attuale normativa (l.220/2012 e D.M. 140/14), apportando alcune modifiche all’art.71 bis lettera g disp. Att. c.c. e al D.M. 140/14, prevedendo l’obbligo della formazione periodica anche per gli amministratori non professionisti (i cosiddetti amministratori interni, che gestiscono nei propri condomini) e inoltre, sia per gli amministratori cosiddetti interni (di condominii e supercondominii) e sia per gli amministratori professionisti, l’obbligo in prima nomina e in caso di riconferma dell’incarico, a pena di annullabilità o nullità, di allegare nell’offerta di gestione, un Attestato che certifichi la frequenza al corso di aggiornamento di 15 ore, online oppure in aula, ed il superamento dell’esame finale in aula, con una preferenza per quello rilasciato da una delle Associazioni di categoria iscritte nell’Elenco del MISE.
È una riflessione ed un auspicio che di certo trova una valida giustificazione – a nostro parere – nell’obiettivo di elevare lo standard di qualità delle prestazioni dell’amministratore di condominio, allo scopo di incidere positivamente sugli interessi della collettività condominiale, determinando inoltre un impatto positivo sulla trasparenza della gestione e sulla qualità e qualificazione dell’amministratore”.