Si avvicina il termine entro cui deve essere svolto il corso di formazione periodica per amministratori condominiali: secondo l’orientamento nettamente dominante, infatti, il prossimo 9 ottobre si concluderà l’anno entro cui gli amministratori (non del proprio condominio) sono tenuti ad aggiornarsi.
Al riguardo si ricorda che l’attuale quadro normativo – così come delineato dall’art. 71-bis disp. att. cod. civ. – prevede che per svolgere l’incarico di amministratore occorra, fra le altre cose, frequentare un corso, prima di formazione iniziale e, poi, di formazione periodica. Un’eccezione è prevista per coloro che abbiano svolto attività di amministrazione condominiale per almeno un anno nel periodo che intercorre tra il 18.6.‘10 e il 18.6.‘13: tali soggetti, infatti, possono svolgere l’attività in questione adempiendo solo all’obbligo di formazione periodica. Sono invece esonerati dagli obblighi di formazione iniziale e periodica gli amministratori nominati tra i condòmini dello stabile (intendendosi per tali gli amministratori che abbiano la proprietà di una unità immobiliare nel condominio, pur eventualmente non risiedendovi).
Con il decreto ministeriale n. 140/’14 è stato chiarito, fra l’altro, che la periodicità dell’aggiornamento deve avvenire con “cadenza annuale”. Proprio quest’ultima precisazione ha posto il problema, però, se l’aggiornamento debba essere scadenzato sulla base dell’anno solare oppure in ragione dell’entrata in vigore del citato decreto. La maggioranza degli interpreti propende – come detto – per ritenere che la periodicità dell’aggiornamento decorra dal 9 ottobre 2014, data di entrata in vigore del provvedimento. E ciò, perché è giusto reputare che il legislatore delegato abbia voluto assicurare una risposta immediata all’obbligo di formazione che, diversamente (e, cioè, andando immotivatamente con l’anno solare), sarebbe scattato dallo scorso primo gennaio, creando una chiara incongruenza tra l’entrata in vigore del provvedimento e la sua effettiva operatività.