[A cura di: Anaci – www.anaci.it] Continuano a mancare norme chiare e specifiche sulla possibilità di convocare in assoluta sicurezza le assemblee condominiali.
A farlo notare è Francesco Burrelli, presidente nazionale di Anaci, che, nel merito, sottolinea come le Faq del Governo rappresentino “semplici indicazioni per gli amministratori di condominio, che non bastano a modificare l’articolo 66 del Dispositivo di Attuazione del Codice Civile”.
In questo quadro, dunque, gli amministratori restano sospesi tra la volontà di convocare le assemblee e la possibilità concreta di farlo, con tutte le responsabilità conseguenti per un possibile pericolo di contagio, se, per negligenza – e non necessariamente dell’amministratore – dovesse sfuggire qualche attenzione, distanza o obbligo. Un problema, questo, che investe un segmento notevole della popolazione, considerando che i condomini in Italia sono circa 1.200.000 e al loro interno vivono circa 42 milioni di persone, mentre tra spese ordinarie e straordinarie si movimentano ogni anno oltre 100 miliardi di euro, oltre qualche punto di PIL.
Nelle assemblee in presenza, al chiuso o all’aperto, sulla base delle linee guida recepite da Anaci, è necessario il rispetto della distanza minima interpersonale di almeno 1 metro, da fermi e in movimento, unitamente allo spazio ampio ed aerato.
Per ogni fila di seduta dei partecipanti occorre garantire un corridoio di larghezza 1 metro. Ciò significa che ai lati tra una persona e l’altra occorre 1 metro di distanza. Davanti e dietro, tra persona e persona, devono poi esserci 2 metri, per garantire il rispetto della distanza interpersonale da chi attraversa il corridoio libero. In definitiva la superficie da garantire per ogni singola persona deve essere non meno di 4/5 metri quadrati.
A titolo esemplificativo, per 30 partecipanti occorreranno almeno 120-150 metri quadrati.
Deriva anche da questo quadro l’incertezza sullo svolgimento delle assemblee. Come spiega Burrelli: “L’amministratore deve scegliere attentamente il luogo degli incontri in quanto potrebbe essere ritenuto responsabile di eventuali mancanze o non rispondenze dei locali alle norme previste in materia di sicurezza e di prevenzione da Covid-19”.
La via delle assemblee in videoconferenza poi, per quanto le FAQ la ritengano ammissibile, è percorribile?
“Ogni avente diritto deve potersi collegare ad un computer ed è necessario che ci siano collegamento e banda sufficienti, in grado di poter consentire ai partecipanti di parlare durante tutta l’assemblea. In mancanza di banda, per un certo periodo o per uno o più punti dell’O.D.G., l’assemblea non può deliberare”, puntualizza Burrelli, che prosegue: “L’assenza di norme chiare che confermino la validità delle assemblee in queste modalità ha finora imposto agli amministratori estrema cautela nell’improvvisare iniziative innovative che potrebbero esporli a ulteriori e gravi responsabilità o comunque dare vita a delibere impugnabili, con gravi costi, ora insostenibili, per gli stessi condòmini”.
Le legittime misure legate al distanziamento sociale e al divieto di assembramenti, rendono critica, se non impossibile, la regolare procedura di convocazione a carico dell’amministratore nonché il corretto (ma anche lecito, dal punto di vista sanitario) svolgimento delle assemblee. Per questo, evidenzia il presidente di Anaci, “viste le incertezze e le criticità, in periodo emergenziale, abbiamo invitato i nostri associati a non convocare frettolosamente e nell’immediato assemblee, se non per motivi improcrastinabili”.
Eppure l’urgenza spinge. Se gli amministratori di condominio, esercitando i poteri conservativi attribuiti dalla legge, hanno potuto far fronte alla gestione condominiale ordinaria prescindendo dal passaggio assembleare, tale passaggio è tuttavia inevitabile ed indispensabile per deliberare i lavori straordinari, ove si voglia accedere ai contributi messi in campo dal Governo come nel caso di ecobonus e sismabonus al 110%, nonché del bonus facciate.
“L’introduzione di una norma avente forza di legge che esplicitamente consentisse anche al condominio di tenere assemblea in modalità on-line, in modo chiaro ed inequivocabile, fugherebbe ogni dubbio – conclude Burrelli –. Allo stesso modo, in sede di conversione del D.L. Rilancio, potrebbero essere estese anche alle assemblee di condominio le opportunità garantite, con il DL Cura Italia, alle società. Non si capisce perché avendo già emanato diversi DPCM, circolari e provvedimenti, non si riesca o non si vogliano scrivere poche righe chiare sull’assemblea in videoconferenza, sull’amministratore e sui rendiconti, passaggio che eviterebbe polemiche, impugnazioni, responsabilità”.