[A cura di: Giuseppe Bica, presidente nazionale Anammi] Assemblea in presenza o da remoto? È l’interrogativo che gli amministratori di condominio si pongono da mesi, tentando di ottenere qualche certezza da parte istituzionale. Il sovrapporsi di provvedimenti non aiuta gli amministratori e nemmeno gli addetti ai lavori. Il Centro Studi dell’Anammi ha analizzato in dettaglio gli obblighi contenuti nei diversi decreti: è dal combinato disposto di queste disposizioni, infatti, che si desumono le regole cui attenersi nello svolgimento delle assemblee.
Il tema delle assemblee è stato quindi riletto alla luce delle ultime norme pubbliche, a partire dalla Legge 13 ottobre 2020 n. 126, che ha convertito con modificazioni in legge, il D.L. 4 agosto 2020 n. 104, il c.d. “decreto agosto”, entrato in vigore il successivo 14 ottobre.
Poi, si è aggiunto, lo scorso 18 ottobre, un ulteriore DPCM sulle misure per il contrasto e il contenimento dell’emergenza Covid-19, cui hanno fatto seguito la circolare del Ministero dell’interno n. 15350/117/2/1 del 20 ottobre e il nuovo DPCM del 24 ottobre.
Consapevoli di questo, ricordiamo che tutti i DPCM sono chiaramente diretti alla riduzione del rischio di contagio da Covid19. A questo punto essenziale si attiene anche l’ANAMMI.
In particolare, il D.P.C.M. 13 ottobre 2020, precisa che “ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi: a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; b) per i bambini di età inferiore ai sei anni; c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’ art. 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile”.
In altre parole, durante le assemblee è sempre obbligatorio l’uso della mascherina, tanto che l’assemblea si svolga in spazi aperti, tanto negli spazi privati. Quindi si applica il protocollo di cui al DPCM licenziato mesi fa. Tale protocollo, prevede che “dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro e, in caso sia prevista una durata prolungata, anche l’uso della mascherina”.
Il successivo DPCM 18 ottobre 2020 interviene integrando l’art. 1 del decreto del 13 ottobre e, in particolare, recita: “Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico; nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza”.
Inoltre, l’art. 63 della L. n. 126/2020 intitolato “Semplificazione procedimenti assemblee condominiali”, nel merito dello svolgimento dell’assemblea condominiale online o in via telematica, l’art. 63 L. n. 126/2020 prevede che “le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo (e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121,) sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.”.
Lo stesso articolo, alla lett. b prosegue affermando “anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condòmini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all’amministratore e a tutti i condòmini con le medesime formalità previste per la convocazione”.
Ora il DPCM del 18 ottobre (e il successivo, del 24 ottobre, ndr.) vieta tassativamente assembramenti e, per analogia, quindi, anche le assemblee di condominio al pari delle assemblee societarie, devono ritenersi sospese fino alla data del 24 novembre e salvo ulteriori eventuali proroghe.
C’è da chiedersi, infatti, che differenza vi sia tra un’assemblea di 25 soci di una qualsiasi società e un’assemblea con 25 condòmini? La risposta non può che essere: nessuna!
Esaminiamo ora la prevista possibilità di svolgere le assemblee in modalità telematica: l’art. 63 della L. n. 126/2020 precisa, come anzidetto che, nel caso non sia previsto dal regolamento condominiale, i condòmini, all’unanimità, possono consentire lo svolgimento dell’assemblea in modalità di videoconferenza.
Non si ha notizia, al momento, di regolamenti di condominio già esistenti che prevedano tale modalità. Quindi, l’amministratore per poter svolgere l’assemblea in videoconferenza dovrà raccogliere il consenso unanime dei partecipanti al condominio: infatti, solo il condomino è legittimato ad impugnare il deliberato assembleare. Richiedere il suo preventivo assenso, rende, di fatto, “blindata” l’assemblea così svolta.
Tuttavia, il 20 ottobre scorso è sopraggiunta la circolare del Ministero dell’Interno, n. 15350/117/2/1, che specifica alcuni aspetti relativi all’attuazione degli ultimi Dpcm. In particolare, la circolare afferma che “sono inoltre sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, con la sola eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza.
Le riunioni private sono ancora consentite in presenza, sebbene il loro svolgimento da remoto sia fatto oggetto di una forte raccomandazione.
Si precisa che la distinzione fra riunioni private ed attività convegnistiche e congressuali, il cui svolgimento in presenza è sospeso, è da ascrivere ad alcuni elementi estrinseci, quali il possibile carattere ufficiale dei congressi e dei convegni, l’eventuale loro apertura alla stampa e al pubblico, il fatto stesso che possano tenersi in locali pubblici o aperti al pubblico. Elementi questi assenti, in tutto o in parte, nelle riunioni private, come, ad esempio, nelle assemblee societarie, nelle assemblee di condominio, ecc.”.
Dunque, ora è lecito organizzare le assemblee condominiali in presenza? Non è così, ed un’analisi più attenta lo dimostra.
Per il Centro studi dell’Anammi, è giusto ritenere che un’assemblea di condominio rientri nelle più generiche “attività convegnistiche e congressuali”, il cui svolgimento deve al momento ritenersi sospeso, salvo che non possa essere tenuta in modalità remota.
In tal senso, l’assimilazione del concetto di “riunione privata” a quella condominiale, sostenuta nella circolare del Ministero, fa riferimento alla circostanza che nella riunione privata non si utilizzano “locali pubblici o aperti al pubblico”.
Di contro, precedenti provvedimenti raccomandano la tenuta delle riunioni in locali appositamente attrezzati: un’eventuale riunione svolta in aree private (e tali non sono neanche il lastrico condominiale o l’androne), costituisce facilmente “assembramento” con tutte le conseguenze del caso e i divieti del momento.
La precisazione del Ministero dell’Interno in merito alla distinzione fra “riunioni private” ed “attività convegnistiche”, oggi appare un nonsenso. Tra l’altro, etimologicamente, convegno e riunione sono considerati sinonimi e, soprattutto, vanno intesi nello spirito più in generale della salvaguardia della salute di tutti. Inoltre, anche laddove consente le riunioni private, la stessa circolare evidenzia che queste sono oggetto di “forte raccomandazione”, ovvero di grande prudenza.
Stante, infine, la natura particolarmente eccezionale delle disposizioni “antiassembramento” – non va dimenticato che siamo in piena pandemia – l’amministratore non potrà essere in alcun modo ritenuto responsabile per la non tenuta delle assemblee. Viceversa potrà essere chiamato a rispondere, civilmente e penalmente, delle conseguenze che potrebbero verificarsi a seguito della tenuta di un’assemblea condominiale.
Al di là dei vari Dpcm o circolari, per l’Anammi, in un momento tanto complesso, non c’è che una regola cui attenersi: il buon senso.