[A cura di: Arch. Bruno Pelle – Coordinatore Focus Group “Prevenzione Incendi” Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino]
Il 6 maggio entrerà ufficialmente in vigore la normativa antincendio negli edifici civili, che a distanza di più di trent’anni aggiorna il D.M. 16 maggio 1987 n. 246 “Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione”, G.U. n.148 del 27/06/1987.
Le novità principali riguardano la pianificazione e la gestione dell’emergenza, in capo in particolar modo all’amministratore di condominio e i requisiti di sicurezza delle facciate negli edifici civili.
La normazione di tali aspetti è frutto dell’evolversi dell’approccio alla sicurezza antincendio oggi sempre più pensata su criteri metodologici di tipo prestazionale e non più solamente prescrittivi, dove la gestione dell’emergenza diviene fondamentale al pari dei criteri di sicurezza passiva dell’edificio.
I nuovi approcci semantici della progettazione architettonica degli edifici civili e la relativa caratterizzazione stilistica frutto dell’evoluzione tecnologica, hanno posto l’accento su criticità oggettive che riguardano la sicurezza delle facciate, che diviene parametro fondamentale se si osserva il panorama dei caratteri tipologici dell’architettura contemporanea, per la diversa caratterizzazione e varietà sia dei materiali, sia dei sistemi costruttivi, atti nella maggior parte dei casi a soddisfare criteri di isolamento termico che molto spesso sono in antitesi con le prescrizioni antincendio, e che devono garantire in caso di emergenza la sicurezza degli occupanti e dei soccorritori.
È ancora opportuno evidenziare che il D.M. n. 246/1987 ha quale campo di applicazione gli edifici di civile abitazione aventi altezza antincendio superiore a 12 metri, da non confondere con l’altezza in gronda. A tal proposito si ricorda che per definizione di altezza antincendio, con le norme canoniche, si intende: “L’altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso” (D.M. 30/11/1983).
Il D.M. 25/1/2019 introduce specifici obblighi in capo al Responsabile dell’edificio di civile abitazione di altezza antincendio superiore a 12 metri prevedendo misure tecnico-gestionali-organizzative finalizzate all’esercizio dell’attività in condizioni di sicurezza, sia in fase ordinaria che in fase di emergenza.
Le misure sono graduate in relazione al livello di rischio incendio, crescente all’aumentare dell’altezza antincendio dell’edificio civile. Per i livelli di prestazione inferiori (L.P.0 e L.P.1, edifici di altezza antincendio superiore a 12 e fino a 54 m.) sono essenzialmente previste misure gestionali e informative per gli occupanti e di mantenimento delle condizioni di sicurezza e funzionalità degli eventuali impianti presenti, mentre per i livelli di prestazione più elevati (L.P.2 e L.P.3, edifici di civile abitazione di altezza antincendio oltre 54 m e oltre 80 m) sono previste misure gestionali potenziate (che possono prevedere l’obbligo della realizzazione di un Centro di Gestione Emergenza e nomina di un Responsabile della Gestione Sicurezza Antincendio) e misure di protezione attiva (impianto di allarme manuale con indicatori ottimo-acustici e impianto di evacuazione sonora ad altoparlanti EVAC).
Andiamo ora ad osservare con più attenzione il decreto, analizzando in particolare il Livello di Protezione 1, che rappresenta una categoria molto diffusa nelle grandi città, spesso oggetto di opere di adeguamento antincendio. È necessario però, in primis, soffermarci su alcuni termini e definizioni utilizzati nel decreto.
al punto 9 bis. 1 vengono introdotte nuove definizioni:
al punto 9 bis. 2 vengono attribuiti i Livelli di Prestazione:
Ai fini del decreto, i L. P. vengono attribuiti secondo il seguente schema:
per edifici di altezza antincendi superiore a 24 metri, qualora siano presenti attività ricomprese in allegato I al D.P.R. 151/2011, e comunicanti con l’edificio stesso ma ad esso non pertinenti e funzionali (quali ad esempio centrali termiche, autorimesse, gruppi elettrogeni, etc), dovrà essere adottato un livello di prestazione superiore, indipendentemente dal tipo di comunicazione.
al punto 9 bis. 3 vengono attribuite le Misure Gestionali in base ai Livelli di Prestazione con l’ausilio di tabelle, in questa sede ci soffermeremo a titolo di esempio sulla tabella 1, che riguarda tipologie di edifici molto diffusi nelle grandi città.
Compiti e funzioni | |
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Responsabile dell’attività | Organizza la GSA attraverso:
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Occupanti | In condizioni ordinarie osservano le disposizioni della GSA, in particolare:
In condizioni di emergenza, attuano quanto previsto nella pianificazione di emergenza in particolare:
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Misure antincendio preventive | Le misure antincendio previste consistono in:
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Pianificazione dell’emergenza | La pianificazione dell’emergenza può essere limitata all’informazione agli occupanti, sul comportamento da tenere. Tali informazioni potranno essere trasmesse anche semplicemente con avvisi in bacheca, ove presente, o secondo modalità ritenuto più opportune. Essa deve riguardare:
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Si precisa che sono fatti salvi gli adempimenti previsti dalla norma vigente, per le aree a rischio specifico indicate al punto 3 del D.M. 16 maggio 1987 n. 246, individuate come aree di lavoro.
Si precisa, inoltre, che in attività caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, dei sistemi di vie di esodo ed esercite da responsabili dell’attività diversi, le pianificazioni d’emergenza delle singole attività devono tenere conto di eventuali interferenze o relazioni con le attività limitrofe. In tali attività, devono essere previste planimetrie per gli occupanti indicanti le vie di esodo, installate in punti opportuni ed essere chiaramente visibili.
Il D.M. 25 gennaio 2019 pone inoltre l’obbligo di valutare i requisiti di sicurezza antincendio nelle facciate degli edifici di civile abitazione soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi (nello specifico edifici civili di altezza antincendio maggiore a 24 m, attività 77… di cui all’allegato I del DPR 151/2011) di nuova costruzione e per gli esistenti alla data di entrata in vigore del decreto (9/5/2019) se soggetti al rifacimento di almeno il 50% della superficie delle facciate, con l’eccezione degli edifici per i quali siano in corso lavori sulla base di un progetto approvato dal Comando Provinciale VVF o siano già in possesso degli atti abilitativi rilasciati dalle competenti autorità.
In particolare l’art. 2 (Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici di civile abitazione) al comma 1, prescrive quali devono essere gli obiettivi da raggiungere e più precisamente:
a. limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno dell’edificio, a causa di fiamme o fumi caldi che fuoriescono da vani, aperture, cavità verticali della facciata a coinvolgere altri compartimenti sia che essi si sviluppino in senso orizzontale che verticale, all’interno della costruzione e inizialmente non interessati dall’incendio;
b. limitare la probabilità di incendio di una facciata e la successiva propagazione dello stesso a causa di un fuoco avente origina esterna, ad esempio un incendio in edificio adiacente oppure da un incendio a livello stradale o alla base dell’edificio;
c. evitare o limitare, in caso d’incendio, la caduta di parti di facciata (frammenti di vetri o di altre parti comunque disgregate o incendiate) che possono compromettere l’esodo in sicurezza degli occupanti l’edificio e l’intervento delle squadre di soccorso.
Al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti, il decreto stesso consiglia quale utile riferimento progettuale, nella predisposizione della valutazione dei requisiti di sicurezza antincendio delle facciate, la guida tecnica “Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili” allegata alla Lettera Circolare n.5043 del 15 aprile 2013 della Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, del Ministero dell’Interno.
Il decreto prevede che l’adeguamento alle misure di protezione attiva debba avvenire entro due anni dalla sua entrata in vigore (maggio 2021) ed entro un anno (maggio 2020) per le altre misure di tipo gestionali.
L’avvenuto adempimento delle suddette misure deve essere comunicato al Comando Provinciale competente all’atto della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.