In attesa dell’eventuale rinvio della scadenza per l’adempimento degli obblighi di messa a norma previsti dalla nuova normativa antincendio – proroga chiesta a gran voce non solo dalla Rete delle Professioni Tecniche, ma anche da diverse associazioni dell’amministrazione condominiale, in primis AbiConf – si avvicina la data del 6 maggio, entro la quale i condomini dovranno ottemperare al primo step di prescrizioni previsti dal DM del 25 gennaio 2019.
Ricordiamo, dunque, che cosa prevede il provvedimento, in questa disamina a cura dell’architetto Antonio Federico, membro Centro Studi Nazionale BMItalia (Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari & Building Manager – bmitalia.net).
In materia di sicurezza antincendio il DM 25/01/2019 comporta specifici adempimenti per gli amministratori di condominio, alcuni con scadenza il prossimo maggio 2020 ed altri entro il maggio 2021.
Tale nuova normativa non stravolge le norme preesistenti ma le integra, tenendo conto dell’ambito europeo nel quale oggi ci si muove e dell’evoluzione tipologica degli edifici negli ultimi decenni rispetto al periodo precedente (edifici più alti, nuovi svariati materiali più combustibili, nuovi impianti tecnici).
La normativa, e gli adempimenti che ne conseguono per i singoli proprietari o gli amministratori di condominio sono quindi stati adeguati alle nuove caratteristiche dell’odierna edilizia residenziale.
Gli obbiettivi della nuova normativa prevedono una serie di adempimenti a carico del Responsabile dell’attività (l’amministratore del condominio) riguardanti specialmente la gestione della sicurezza antincendio (G.S.A.), sia in condizioni normali che in caso d’emergenza, che ora riguarda anche gli edifici residenziali e non solo più i luoghi di lavoro.
A tal fine, l’amministratore del condominio deve effettuare una valutazione del rischio incendio che evidenzierà ogni misura antincendio da adottare nell’edificio e da mantenere nel tempo (dispositivi, attrezzature, segnaletica, divieti, precauzioni, etc.); considerata la complessità della materia antincendio è bene affidarsi al tecnico competente in materia.
I termini per adeguarsi alla nuova normativa per gli edifici esistenti sono stabiliti in base alla tipologia degli edifici, ossia entro maggio 2021 per gli edifici che devono istallare impianti di protezione attiva ed entro il maggio 2020 per i restanti edifici minori che devono adempiere ad obblighi di tipo gestionale (DPR 151/2011).
I termini per adeguarsi alla nuova normativa riguardano anche gli edifici esistenti nei quali è previsto il rifacimento d’almeno il 50% della superficie della facciata.
Glossario
I termini usati dall’intera normativa sono comprensibili ed usati quasi solo dagli addetti ai lavori, e ciò aumenta le difficoltà di tutti gli altri esterni che in ogni modo devono ottemperarvi. Per l’amministratore del condominio è importante conoscere il significato esatto dei termini utilizzati in campo antincendio, quantomeno di quelli essenziali per il suo operato:
La resistenza al fuoco di un edificio esprime la sua capacità di resistere “in piedi” in caso d’incendio per un tempo prefissato” e dipende dai materiali con i quali è costruito; un edificio R90, sottoposto ad incendio garantisce la propria capacità portante per almeno 90 minuti.
I materiali
Compartimentare un edificio ai fini antincendio significa dividerlo in tante parti in ciascuna delle quali il fuoco non può né uscire né entrare, come fossero dei compartimenti stagni, riducendo così il rischio di propagazione del fuoco alle parti adiacenti per il tempo strettamente necessario a mettere la gente al sicuro.
Gli scenari d’incendio sono gli schemi delle situazioni più gravi che si ritiene possano verificarsi in un edificio tenuto conto della sua conformazione e dei suoi abitanti.
Lo scoppio di un incendio in un edificio non può essere impedito a priori in alcun modo.
Per operare bene nella prevenzione antincendio, affinchè ogni decisione presa sia realmente efficace al suo scopo, oltre alle caratteristiche proprie dell’edificio (altezza, materiali, impianti, etc.) si ritiene che vadano considerati con altrettanta se non maggiore attenzione i tempi d’attuazione di ciascuna delle varie fasi dell’evento incendio con il fattore umano.
Solo dalla reale conoscenza di ciò che concretamente succede ad uomini e cose durante l’incendio di un edificio, dipende la possibilità di poter prendere per tempo le decisioni realmente utili a limitarne i danni.
Prioritario obbiettivo è mettere in salvo le persone che sono dentro l’edificio e poi spegnere l’incendio.
A tal fine si consideri che a parità di stimolo ogni persona pensa e reagisce in modo diverso l’una dall’altra, favorendo o ritardando l’evacuazione dell’edificio, determinando in concreto il tempo richiesto per l’esodo (RSET).
Per gestire bene un’emergenza è quindi necessario prevedere il modo di pensare e d’agire di coloro che si troveranno coinvolti nell’incendio e che dovranno evacuare l’edificio. L’amministratore del condominio sappia che tali previsioni possono cambiare da edificio ad edificio in ragione delle sue caratteristiche e della gente che lo abita.
Chi abita in un edificio, allo scoppio di un incendio sia negli appartamenti privati che nelle parti comuni, deve potersene accorgere quanto prima personalmente oppure dev’essergli segnalato da sistemi automatici di rilevazione. Il tempo necessario alla singola persona per accorgersi dell’incendio si chiama “tempo di rilevazione dell’allarme”.
Il tempo che passa tra l’accorgersi dell’incendio e riuscire a farlo sapere a tutti gli altri abitanti dell’edificio si chiama “tempo di allarme generale” e dipende dall’efficacia del sistema di rilevazione a quale ci si affida: alla singola persona che se ne accorge per prima o ad impianti automatici d’evacuazione sonora (EVAC).
Ancor prima dell’accorgersi che c’è un incendio, è importante limitare la probabilità che ve ne siano e spegnerli subito quando ci sono.
Al riguardo sono misure di protezione passiva tutti i sistemi, gli accorgimenti costruttivi ed i materiali di un edificio che limitano l’innesco ed il propagarsi dell’incendio.
Sono misure di protezione attiva tutti i sistemi che servono o si attivano, manualmente o automaticamente, per segnalare l’avvenuto incendio e soprattutto per spegnerlo.
Ricevuta in vario modo la notizia dell’incendio, non è affatto automatico, né tantomeno immediato, che tutti gli abitanti dell’edificio interrompano le loro faccende domestiche e velocemente scendano dalle scale ed escano dall’edificio.
Proprio in questa fase iniziale entrano in gioco dinamiche psicologiche, sociali, caratteriali che determinano l’esito finale dell’incendio: molti si chiederanno se la notizia è vera, altri se è proprio vera, altri se ci si può fidare di certe notizie (non è mai successo prima!), altri se la notizia è urgente oppure se c’è tempo di finire ciò che stavano facendo (solo altri 5 minuti e poi scendo!), altri se è il caso di uscire così come si trovano o se è meglio cambiarsi l’abito, altri usciranno nei pianerottoli per verificare l’esistenza d’altri abitanti nello stabile con i quali confrontarsi sull’evento in atto, altri chiameranno con “tono affabile” l’adunata dei familiari specie dei figli ancora restii a chiudere la chiamata in corso con l’amichetto al cellulare, altri raccoglieranno cose ritenute indispensabili da portar via, qualcuno s’affaccerà al balcone chiedendo a chi è già per strada che sta succedendo. Insomma, si consumano parecchi minuti affinchè si riconosca unanimemente che c’è veramente un allarme incendio in corso (tempo di riconoscimento).
Compreso infine che c’è un incendio in atto, gli abitanti iniziano l’evacuazione dell’edificio (tempo di pre-movimento) con modi e tempi assolutamente personali e variabili: alcuni reagiranno cercando modi e mezzi per spegnere l’incendio, alcuni saranno del tutto bloccati dalla paura ed altri si agiteranno in tutte le direzioni ma dentro casa ritenuto ancora luogo sicuro rispetto alla scala, altri chiameranno disperatamente persone terze per sapere che fare, molti cominceranno ad uscire per le scale correndo senza fermarsi né guardare alcunché urlando e strillando, alcuni potranno muoversi in autonomia ed altri potranno farlo solo se aiutati.
Il tempo impiegato per correre tutti fuori al sicuro da quando è scattato l’allarme è il tempo di evacuazione dell’edificio
Nel rammentare che l’adeguamento alla normativa è un preciso obbligo di Legge, della cui inosservanza rispondono sia l’amministratore che l’intero condominio – per cui non esiste deroga all’obbligo di adempiere – e che in base all’attività svolta occorrerà integrare e/o aggiornare il RAS (Registro Anagrafe Sicurezza, che si ricorda è un documento previsto dalla vigente normativa, sempre in divenire), si ritiene sia fondamentale, ancorchè opportuno, impartire apposite istruzioni sul pericolo e sul comportamento da tenersi in caso d’incendio negli edifici, spiegarle per bene (con scritti, disegni, appositi incontri ed esercitazioni), ripeterle periodicamente e pur sempre in ogni occasione utile, al fine di creare maggiore sicurezza nelle singole persone e nella compagine condominiale.
Ancora: individuare tra i condòmini (su base volontaria) delle persone capaci, da istruire appositamente (con l’assistenza dei tecnici specializzati), che facciano da guida, che siano un riferimento nei casi di emergenza, è un’attività della quale gli amministratori di condominio, facendosene carico, potrebbero trarre più soddisfazione professionale di quanto non si pensi rispetto alle tante altre loro incombenze con, infine, un evidente miglioramento della sicurezza nel superiore interesse di tutti i condòmini.