[A cura di: Alessandro De Pasquale – Centro studi Anaip – nazionale.anaip.it] La moda del momento sembra essere l’apicoltura urbana, e di conseguenza l’allevamento di api nei condomini. Già da diversi anni l’apicoltura urbana viene praticata sulle terrazze dei condomini in molte città d’Europa. Infatti, quella che inizialmente era nata come un insieme di micro progetti, oggi è una pratica diffusa a macchia d’olio in tutta la Comunità Europea grazie anche al finanziamento di tali attività con fondi comunitari.
La tendenza è quella di creare dei veri e propri apiari condominiali urbani sui lastrici solari dei palazzi, tanto che pare che tale pratica sia diventata più conveniente dell’istallazione di pannelli solari termici o fotovoltaici.
Sempre più frequentemente gli amministratori di condominio ricevono la richiesta, da parte dei condòmini, di poter utilizzare le parti comuni o private del condominio per poter installare apiari. Ma le api nei condomini possono essere considerate degli animali domestici ai sensi dell’art. 1138 C.C.? Assolutamente sì.
Ovviamente le api non sono minimamente paragonabili ad animali domestici come il cane o il gatto; nell’immaginario collettivo sono degli insetti che pungono chiunque le incontri, anche perché, in realtà, molte persone confondono l’ape con la vespa. In pochi sono a conoscenza che un’ape punge solo per difendersi o per difendere la propria famiglia. Quando avviene questa pratica, la malcapitata muore eviscerata dato che il pungiglione uncinato resta infilzato nel povero sfortunato di turno. Al contrario dell’ape, la vespa dispone di un pungiglione non uncinato, che può utilizzare ripetutamente. Questa peculiarità della vespa, unita ad un carattere più aggressivo e selvatico, fa sì che nell’immaginario collettivo l’ape venga identificata come animale selvatico e non domestico.
A seguito dell’introduzione di un parassita delle api in Europa da parte dell’uomo (Varroa Destructor), le api italiane (Apis Mellifera Ligustica Spinola e sotto razze) non sono quasi più in grado di vivere in natura senza l’apicoltura moderna e l’aiuto dell’uomo, pertanto sono da considerarsi animali domestici a tutti gli effetti.
La legge del 24 dicembre 2004, n. 313 “Disciplina dell’apicoltura”, regolamenta a livello nazionale il settore dell’apicoltura riconoscendola come attività di interesse nazionale utile per la conservazione dell’ambiente naturale, dell’ecosistema e dell’agricoltura in generale, ed è finalizzata a garantire l’impollinazione naturale e le biodiversità di specie apistiche, con particolare riferimento alla salvaguardia della razza di ape italiana (Apis mellifera ligustica Spinola) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine.
Tale norma introduce anche l’articolo 896 Bis C.C., il quale regolamenta anche le distanze minime che gli apiari devono mantenere dalle strade, dai confini e dagli impianti industriali saccariferi. Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito ed a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private, mentre devono rispettare una distanza minima di un chilometro dagli impianti industriali saccariferi. Il rispetto delle distanze di cui sopra non è obbligatorio se tra l’apiario e i luoghi ivi indicati siano presenti dislivelli di almeno due metri o se siano interposti, senza soluzione di continuità, muri, siepi o altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api; tali ripari devono avere un’altezza di almeno due metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate.
Se un amministratore di condominio viene informato della presenza di un apiario nel condominio o di uno sciame vagante, deve sempre attuare delle precauzioni per le api e per gli abitanti dello stabile. Una delle prime precauzioni da adottare è l’informativa a tutti i condòmini ed ai lavoratori presenti nel condominio del potenziale rischio dovuto dalla presenza di tali animali. Un’altra precauzione da adottare e quella di bloccare qualunque attività di disinfestazione e diserbo a tutela delle api.
Quando ci si trova in presenza di uno sciame libero bisogna sempre ricordare che l’art. 924 C.C. consente all’apicoltore, proprietario dello sciame, di inseguire lo stesso sulla proprietà altrui per due giorni dalla sciamatura, obbligandolo a risarcire eventuali danni cagionati al fondo. Per i motivi di cui sopra l’apicoltore spesso rinuncia alla rivendicazione dello sciame, che diventa automaticamente un problema condominiale.
Laddove si verifichi che uno sciame di api invada spazzi condominiali, il consiglio è quello di contattare un competente apicoltore che provvederà, senza uccidere le api, a catturare l’ape regina e di conseguenza tutto lo sciame che la seguirà. I costi da sostenere per la cattura dello sciame vagante sono irrisori o nulli, visto che l’apicoltore è interessato alla cattura dello sciame e quindi viene ripagato dalla cattura dello stesso.
Chiunque decida di diventare apicoltore deve iscriversi nella Banca Dati Nazionali nella sezione Anagrafe Apistica e farsi rilasciare il “Codice Azienda” dalla ASL di competenza; successivamente, dovrà esporre presso il proprio apiario un cartello informativo riportante il Codice Azienda (esempio del contenuto del cartello: ANAGRAFE APISTICA NAZIONALE D.M. 04/12/2009 IT333RM939 – stampato dalla DBA in data…).
Si sconsiglia l’installazione di apiari nei condomini dove sono presenti stagni, piscine o fontane in quanto le api invaderebbero le aree circostanti in cerca di acqua, rendendo quei luoghi inutilizzabili e scatenando il panico tra gli utilizzatori.