[A cura di: Confappi]
L’atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non ha natura negoziale, con la conseguenza che non deve essere approvato con il consenso unanime dei condòmini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all’art. 1136, secondo comma, c.c.; infatti, la deliberazione che approva le tabelle millesimali non si pone come fonte diretta dell’obbligo contributivo del condomino – fonte che è costituita dalla legge stessa – ma solo come parametro di quantificazione di tale obbligo, determinato in base ad un valutazione tecnica. E ciò in conformità alla pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite 18477/2010.
È questo il principio recentemente riaffermato dal Tribunale di Lucca con la sentenza del 23.12.2015, n. 2210, pronunciata in un caso in cui un condomino aveva impugnato la delibera assembleare di approvazione di nuove tabelle millesimali, deducendone la nullità per la mancata approvazione all’unanimità. Il Tribunale della Città delle Mura ha ribadito il principio della delibera a maggioranza anche sulla scorta dell’orientamento della Suprema Corte di Cassazione che, negli ultimi anni, ha più volte stabilito che le tabelle millesimali si possono approvare e modificare con la semplice maggioranza di cui all’art. 1136, secondo comma, c.c., e, dunque, con il voto favorevole di almeno cinquecento millesimi e della metà dei condòmini (ex multis cfr. Cass. 9232/2014; Cass. 4569/2014; Cass. 3221/2014; nella giurisprudenza di merito cfr. Trib. Monza 597/2014).
Si deve però segnalare, che nella giurisprudenza di merito – dopo la legge di riforma del condominio – stanno emergendo alcune pronunce di segno contrario, che fanno leva sul disposto dell’art. 69 disp. att. c.c., così come modificato dalla riforma del condominio (legge 220/2012). La norma in questione, al primo comma, dispone che “i valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all’art. 68 possono essere rettificati o modificati all’unanimità” e che solo in determinate ipotesi (errore o mutate condizioni di una parte dell’edificio) le modifiche alle tabelle possano avvenire con a maggioranza ai sensi dell’art. 1136, secondo comma, c.c..
A fronte di tale intervento normativo, il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 14597 del 22.12.2015 (resa il giorno prima della pronuncia in commento) ha dichiarato la nullità di una delibera condominiale di approvazione delle nuove tabelle millesimali in quanto non assunta all’unanimità ma solo a maggioranza (senza che sussistessero i presupposti previsti dall’art. 69 disp. att. c.p.c. per l’approvazione a maggioranza).
Inoltre, un diverso approccio è stato fornito dalla sentenza 914/2014 del Tribunale di Bari, per il quale il nuovo art. 69 disp. att. c.c. deve applicarsi, in forza di un’interpretazione letterale della norma, all’approvazione delle sole modifiche delle tabelle (e non alla loro approvazione), rispetto alla quale sarebbe sufficiente la semplice maggioranza ex art. 1136, secondo comma, c.c.
In conclusione, il panorama giurisprudenziale sul punto è diventato vasto e variegato: sarebbe dunque opportuno un nuovo intervento della Suprema Corte, magari a Sezioni Unite, che prenda in considerazione l’intervenuta modifica legislativa e faccia quindi definitiva chiarezza sui criteri applicabili, in un senso o nell’altro.