L’ascensore è uno degli impianti che generano maggiori diatribe in ambito condominiale. Confappi e Ance Brescia hanno affrontato la tematica da due differenti punti di vista.
CONFAPPI: Danni causati dall’ascensore
Il condominio è responsabile dei danni subiti per le anomalie dell’impianto di ascensore, del quale ha la custodia ai sensi dell’art. 2051 c.c.. Inoltre, il fatto di aver affidato la manutenzione dell’impianto a terzi non elide tale responsabilità, anche se il condominio può convenire in giudizio l’ascensorista per chiedere di essere da questo manlevato per il risarcimento dei danni che fosse eventualmente condannato a pagare al danneggiato.
Questo principio, espressione particolare della generale responsabilità del proprietario per le cose in custodia, è stato recentemente affermato dal Tribunale de L’Aquila con la sentenza n. 1000 del 1° dicembre 2015, in un caso in cui un condominio era stato convenuto in giudizio da un soggetto che aveva subito una caduta – con conseguenti fratture ossee – uscendo dall’ascensore condominiale, a causa del dislivello che si era creato tra il piano dell’ascensore e il piano di arrivo. Il condominio ha negato la propria responsabilità, dichiarando di aver affidato la manutenzione dell’ascensore a un ascensorista e, in subordine, ha chiesto di essere manlevato dall’ascensorista per le somme che fosse stato eventualmente chiamato a risarcire.
Il Tribunale abruzzese ha affermato che il condominio è responsabile ex art. 2051 c.c. per il risarcimento dei danni provenienti dalle parti comuni di cui ha custodia (tra le quali figura appunto l’ascensore), specificando che tale responsabilità non viene meno per il solo fatto che la manutenzione dell’ascensore sia stata affidata a terzi. Difatti, l’art. 2051 c.c. prevede che tale forma di responsabilità (definita dalla dottrina quasi oggettiva o aggravata) si elide esclusivamente fornendo la prova di un evento fortuito esterno al quale solo sia causalmente riconducibile l’evento dannoso.
In particolare, l’affidamento della manutenzione dell’ascensore a un terzo non è stato ritenuto rappresentare un “caso fortuito” idoneo ad elidere la responsabilità del condominio, in quanto l’evento dannoso si è verificato per un cattivo funzionamento dell’impianto e dunque a causa dell’impianto stesso e non per un eventi esterno fortuito.
Il condominio quindi è stato correttamente ritenuto responsabile del danno cagionato. Tale responsabilità, però, non comporta che il condominio non possa essere a sua volta ritenuto danneggiato dall’inadempimento contrattuale da parte dell’ascensorista che non abbia eseguito la corretta manutenzione dell’impianto. Il Tribunale dell’Aquila, infatti, ha accertato che, nel caso concreto, l’ascensorista aveva eseguito i controlli sull’impianto in modo superficiale con ciò contravvenendo al contratto di appalto stipulato con il condominio. Per questi motivi, il Giudice ha sì condannato il condominio al risarcimento del danno, ma ha altresì condannato l’ascensorista – ritualmente chiamato in causa dal condominio – a tenere indenne quest’ultimo di tutte le somme che avrebbe dovuto pagare al danneggiato.
ANCE BRESCIA: Barriere architettoniche
La Legge 13/1989 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”, disciplina agli artt. 4 e 5 il caso in cui i relativi interventi riguardino immobili sottoposti a vincolo paesaggistico o culturale.
In particolare l’art. 4, in relazione agli immobili soggetti a vincolo paesaggistico, prevede che l’autorizzazione può essere negata solo nel caso in cui le opere determinino un serio pregiudizio al bene tutelato e che “il diniego deve essere motivato con la specificazione delle natura e della serietà del pregiudizio …”. Tali norme si applicano anche agli immobili soggetti a vincoli storico-artistico ossia culturale, nel qual caso la Soprintendenza “è tenuta a provvedere entro 120 giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo ove necessario apposite prescrizioni” (art. 5).
Il Consiglio di Stato (sentenza, sez. VI, 7 marzo 2016, n. 905) ha confermato l’annullamento di un parere negativo della Soprintendenza in relazione ad un intervento di superamento delle barriere architettoniche (nella specie l’installazione di un ascensore) per la verificata assenza di un serio e rilevante pregiudizio all’immobile vincolato (nella fattispecie, peraltro, si trattava di immobile ubicato nel centro storico di Roma e soggetto a parere della Soprintendenza ai sensi delle Nta del PRG, ma non sottoposto a vincolo specifico in base al D. lgs. 42/2004).
Pur non essendovi in base alla Legge 13/1989 una generale prevalenza delle opere necessarie all’abbattimento delle barriere architettoniche rispetto alla tutela degli immobili vincolati, la soprintendenza in questi casi può negare l’autorizzazione solo in presenza di un pregiudizio serio e rilevante in rapporto al complesso in cui l’opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall’interessato.