[A cura di: Ing. Claudio Malaspina – OCERT S.r.l.]
Il DPR n. 8 del 19 gennaio 2015 cambia le procedure di installazione degli ascensori nei casi in cui non sia possibile realizzare i prescritti spazi liberi o volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina.
Fino a non molto tempo fa, per installare ascensori con spazi di rifugio inferiori a quanto previsto dalle norme UNI EN 81-1 e 2, il proprietario dell’immobile o il suo legale rappresentante chiedevano direttamente al Ministero dello Sviluppo Economico una deroga per la costruzione dell’ascensore indicando i motivi dell’impossibilità di rispettare le norme vigenti. Solo a seguito dell’ottenimento del consenso da parte del Ministero era possibile procedere all’installazione dell’ascensore. La procedura di collaudo doveva tenere conto di questa importante variazione e i documenti attestanti l’autorizzazione ministeriale dovevano essere sempre presenti nel locale macchina in modo che, anche durante le successive verifiche periodiche, l’ispettore potesse verificarne la regolarità.
Il DPR n. 8 del 19 gennaio 2015 prevede, invece, che la richiesta preventiva di installazione dell’ascensore in deroga a quanto previsto dalle norme UNI EN 81-1 e 2 venga avanzata all’Organismo Notificato il quale, in ottemperanza a quanto previsto dall’Allegato 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 marzo 2015 (G.U. n. 82 del 9 aprile 2015) deve verificare, effettuando un sopralluogo preventivo, l’effettiva impossibilità di installare un ascensore senza i volumi di rifugio e l’idoneità delle soluzioni tecniche alternative da adottare, e raccogliere tutta la documentazione richiesta. Solo al termine di questo iter verrà rilasciata la certificazione relativa all’accordo preventivo per l’installazione dell’ascensore in deroga.
È importante sottolineare come le richieste agli Organismi Notificati, ai fini dell’ottenimento dell’accordo preventivo per l’installazione di ascensori con i volumi di rifugio ridotti, possono essere avanzate solo in caso di installazione in edifici esistenti. Per l’installazione in edifici nuovi, ai fini dell’ottenimento dell’accordo preventivo, occorre rivolgere l’istanza al Ministero dello Sviluppo Economico, ferma restando la limitazione ai soli casi di impossibilità per motivi di carattere geologico.
CASISTICHE
Per l’installazione in edifici esistenti, i requisiti minimi per l’ottenimento della deroga alla norma sono riconducibili a tre casi principali:
1. vincoli derivanti da Regolamenti edilizi comunali o stabiliti dalle Soprintendenze per i Beni Architettonici e Paesaggistici;
2. impossibilità oggettive dovute a vincoli naturali geologici (presenza di falde acquifere, terreni instabili) o strutturali (strutture ad arco a volta, strutture di fondazione, solette o travi portanti in testata);
3. diritti di soggetti terzi, quando gli stessi non investono la proprietà delle parti comuni.
Occorre precisare come queste tre casistiche non siano esaustive della totalità delle situazioni in cui può essere richiesto l’accordo preventivo e che la richiesta di deroga alla norma deve sempre far riferimento alle caratteristiche peculiari dell’edificio, indipendentemente dal tipo di ascensore che si intenda installare.
DOCUMENTAZIONE
La documentazione da produrre all’Organismo Notificato per la certificazione relativa all’accordo preventivo per l’installazione di un ascensore in deroga viene suddivisa in due casistiche relative all’applicazione o meno della norma UNI EN 81-21.
Consideriamo, per primo, il caso in cui non venga seguita la norma UNI.
In tal caso, l’istanza deve essere corredata dai seguenti documenti:
* documentazione attestante l’esistenza di impedimenti oggettivi: dovranno essere dichiarati e/o dimostrati gli impedimenti oggettivi citati, con documentazione firmata dal proprietario e/o dal tecnico abilitato, secondo le rispettive competenze;
* analisi dei rischi riferita specificatamente alle difformità rispetto alle norme UNI EN 81-1 e 2 per gli spazi in fossa e/o testata ridotta e per la mancanza di uno o di entrambi. L’analisi dei rischi deve indicare il luogo in cui sarà installato l’ascensore e riportare la marca, il numero di fabbrica e ogni altro elemento identificativo dell’impianto stesso. L’analisi dei rischi dovrà in seguito essere conservata dal proprietario dell’edificio e dell’impianto o dal suo legale rappresentante, dovrà essere validata in ogni sua parte a cura dell’Organismo Notificato che certificherà l’impianto oggetto di deroga e dovrà essere munita di timbro e firma dell’Organismo che l’ha validata;
* planimetrie e le sezioni su fogli formato A4, relativi all’ubicazione dell’ascensore all’interno dell’edificio con i relativi timbri e firme di un tecnico abilitato;
* dichiarazione di attestazione dell’inesistenza di interazioni con l’opera edilizia esistente tali da compromettere la stabilità integrale o parziale della stessa. Questa dichiarazione deve essere sottoscritta da un progettista avente titolo e iscritto all’Albo professionale. Nel caso in cui ci siano degli spazi accessibili al di sotto dell’ascensore, la dichiarazione dovrà indicare che l’opera soddisfa anche il punto 5.5 delle UNI EN 81-1 e 2 (Protezione degli spazi situati eventualmente sotto la traiettoria della cabina, del contrappeso o della massa di bilanciamento);
* relazione tecnica redatta dall’installatore sulle modalità di realizzazione dell’impianto; in essa saranno indicati il numero dei piani serviti, la portata e tutti gli elementi ritenuti utili alla migliore comprensione della problematica riscontrata;
* copia del libretto di manutenzione da cui risulti l’evidenza delle istruzioni per il manutentore per quanto riguarda la difformità in fossa o in testata.
Vediamo ora invece il caso in cui venga seguita la norma UNI.
La documentazione richiesta è identica a quella elencata in precedenza, tranne per il fatto che l’analisi dei rischi viene sostituita da una dichiarazione sottoscritta dall’installatore nella quale vengono evidenziati i punti della norma UNI EN 81-21 presi in considerazione.
Occorre tenere presente che l’istanza e la relativa documentazione allegata possono essere presentati all’Organismo Notificato anche dall’installatore dell’ascensore purché lo stesso sia delegato per iscritto dal proprietario dell’impianto.
Una volta ottenuto il nulla osta a costruire l’ascensore in deroga alle norme UNI EN 81-1 e 2, l’installatore può installare l’ascensore e solo successivamente, ad opera ultimata, chiederne il collaudo all’Organismo Notificato, che potrà essere anche diverso da quello che ha valutato la fattibilità dell’ascensore in deroga.
Si ricordi che il documento rilasciato dall’Organismo Notificato con parere favorevole alla costruzione dell’ascensore con i volumi di rifugio ridotti dovrà essere sempre conservato nel locale macchina, insieme al registro dell’impianto, al manuale d’uso e manutenzione con le procedure per l’accesso a tali spazi ridotti da parte del manutentore e alla dichiarazione di conformità comprovante l’avvenuto collaudo. Questi documenti devono poter essere visionati dall’ispettore durante le successive verifiche periodiche dell’ascensore.
Il cambiamento delle procedure per l’ottenimento del nulla osta all’installazione di ascensori senza i volumi di rifugio non deve essere interpretato come un tacito via libera alla costruzione di impianti con tali caratteristiche, ma solo per quello che è, vale a dire una diversa procedura.
In passato, con la vecchia procedura, il funzionario ministeriale doveva avere fiducia in quello che gli veniva dichiarato, senza avere la possibilità di un riscontro diretto sul posto. Con la nuova procedura, l’ispettore incaricato dall’Organismo Notificato potrà, nel corso del sopralluogo, verificare l’esistenza o meno degli impedimenti oggettivi citati, basandosi, oltre che sulla propria esperienza, anche su quanto potrà constatare di persona.
Da non sottovalutare infine è il seguente aspetto: per poter ridurre gli spazi di sicurezza o volumi di rifugio ci si affida spesso alla tecnologia che a volte, quando diventa preponderante, può portare a disservizi indesiderati. La considerazione secondo la quale più un dispositivo è semplice minori sono le possibilità che si guasti rimane sempre valida.