[A cura di: Lucia Rizzi, presidente nazionale Anapic – www.anapic.it] La recente riapertura delle Regioni impone un aggiornamento sulla possibilità di tenere le assemblee condominiali “tradizionali”, cioè in presenza.
La necessità di aggiornamento è dettata non tanto dall’apertura dei confini regionali (anche se, per esempio, si dubita che un cittadino lombardo possa partecipare a un’assemblea in un’altra regione se quest’ultima vieta l’accesso ai lombardi o impone delle restrizioni) quanto dalla tendenziale uniformità delle norme previste per gli assembramenti.
Si deve infatti partire da un dato comunque: gli assembramenti sono vietati non si rispettano talune precauzioni.
Non pare esserci una previsione specifica in materia di sicurezza per le assemblee condominiali, sicchè si deve procedere per analogia. Limitando il più possibile l’invasione del campo medico si deve quindi vedere, tra le varie situazioni normate, qual è quella che più si avvicina alla situazione condominiale.
A mio parere, le condizioni presenti in un’assemblea condominiale sono quelle che si riscontrano durante le funzioni religiose.
E quindi:
In relazione a tutto quanto sopra, è bene sapere prima quale sia la capienza dell’area, onde avere spazio adeguato. Per tale ragione, in caso di comproprietari o delegante/delegato è possibile limitare la partecipazione a uno solo di essi – essendo comunque valido il voto.
Presidente e Segretario sono responsabili civilmente e penalmente (ricordiamo lo spettro del reato di procurata epidemia).
Quanto all’assemblea “mista” cioè parte da remoto e parte in presenza, si rammentano i problemi giuridici alla stessa connessi. Molto probabilmente una assemblea mista sarebbe più semplice, dal punto di vista informatico, ma il rischio dell’annullabilità continuerebbe a gravare sulla parte svolta da remoto.
A tale proposito, per non tornare sempre sulla stessa questione, si rammenta l’autorevole parere del consigliere di Cassazione che considera valida ed efficace l’assemblea da remoto solo prevista dal regolmento condominiale; diversamente, sarebbe annullabile.
Quindi, forse, la prima assemblea della “Fase 3” potrebbe avere proprio ad oggetto la modifica delle norme – di natura, si ritiene, regolamentare – aventi ad oggetto la partecipazione all’assemblea e l’espressione del voto mediante strumenti elettronici.