[A cura di: Corrado Sforza Fogliani – pres. centro studi Confedilizia]
Spesso si è fatto riferimento ai quorum utili ai fini della costituzione e delle deliberazioni dell’assemblea di condominio. Per maggior chiarezza espositiva si ritiene utile precisare alcuni aspetti della materia. In proposito, occorre anzitutto aver presente che il condominio è un istituto a democrazia perfetta, in cui le deliberazioni adottate dall’assemblea non possono prescindere, per la loro validità, dalla partecipazione di un certo numero di condòmini rappresentativo di un determinato numero di quote, e ciò con riferimento sia ai quorum costitutivi (espressione del numero dei condòmini che devono presenziare alla riunione) sia ai quorum deliberativi (espressione del numero dei presenti che devono concorrere a formare la volontà dell’organo assembleare) previsti dall’art. 1136 c.c.
Ciò posto – e chiarito anche che “quorum” significa “dei quali” e che il termine, comunemente usato in ambito condominiale, è mutuato dalla formula latina “quorum maxima pars”, la massima parte dei quali – interessa anzitutto evidenziare, in questa sede, che, ai fini dei quorum deliberativi, si considerano condòmini “intervenuti” in assemblea anche i conferenti deleghe, mentre il condomino proprietario di più unità immobiliari è da conteggiarsi in ragione di un intervenuto (cfr. Cass. sent. n. 6671 del 09.12.’88).
Con riguardo, invece, ai quorum costitutivi, è da sottolinearsi che essi devono sussistere al momento della costituzione delle assemblee, essendo ininfluente che alcuni condòmini si allontanino nel corso delle stesse, fino anche ad abbattere il quorum necessario per il loro inizio (cfr. Cass. sent. n. 89 del 9.1.’67).