Misure a sostegno dello smart working. È questo chiede al Governo l’associazione Valore Aggiunto Impresa, che per mano del presidente nazionale, Massimo Antonelli ha indirizzato una richiesta scritta al premier Conte, ai ministri di Giustizia e Innovazione, Alfonso Bonefede e Paola Pisan, e ai presidenti di Senato e Camera, Casellati e Fico.
Il DCPM “Coronavirus” dell’8 marzo 2020, all’art. 2, comma 1 alla lettera b) ha sospeso gli eventi di qualsiasi natura svolti in ogni luogo sia pubblico che privato. Sono sospese, inoltre, secondo il DCPM dell’11 marzo 2020, ad eccezione delle attività di carattere prettamente alimentare, tutte le altre attività di natura commerciale, compresi gli uffici e quelle che comportano ipotetici assembramenti di persone. Le assemblee di condominio, a nostro avviso, rientrano in questi divieti.
Proprio su tale aspetto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella giornata del 13 marzo 2020, nella risposta 1 alle FAQ sul Coronavirus (sezione riunioni), ha precisato che: “le assemblee condominiali, sono vietate, a meno che non si svolgano con modalità a distanza assicurando comunque il rispetto della normativa in materia di convocazioni e delibere”.
A parere di chi scrive l’assemblea telematica non deroga ai principi posti a fondamento delle norme di riferimento, anzi, può ritenersi un’innovativa modalità di svolgimento di fronte alla contingenza temporale del caso (DPCM 4 marzo), non sussistendo norme di legge che escludono l’utilizzo della modalità in videoconferenza. La videoconferenza, inoltre, può essere utilizzata anche per le riunioni preparatorie e per gli incontri di lavoro con i fornitori e gli stakeholders che, a diverso titolo, fanno parte del comparto condominio.
La partecipazione all’assemblea condominiale viene regolamentata dall’art. 1136 c.c. che richiede, in seconda convocazione, l’intervento di tanti condòmini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’edificio ed un terzo dei partecipanti al condominio: la norma non precisa se l’intervento debba essere con una presenza fisica oppure anche da remoto o virtuale.
L’art. 66 disp. att. c.c., invece, stabilisce che l’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale deve indicare espressamente il luogo ove si svolge la riunione, facendo intendere che deve essere un luogo fisico, come ha confermato la giurisprudenza di legittimità. Questa norma è inderogabile, ma l’inderogabilità dell’indicazione di un luogo fisico va rispettata a beneficio di chi vuole partecipare fisicamente all’assemblea senza escludere la possibilità per gli altri condòmini di sfruttare le nuove tecnologie.
Ad avviso della scrivente associazione di categoria (Amministratori di Condominio) sarebbe possibile adottare per “analogia” la normativa sulle riunioni dell’assemblea di società di capitali (art. 2370 c.c.) che consente la partecipazione dei soci in videoconferenza solo se lo statuto lo prevede; difatti, secondo la norma, lo statuto può consentire l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all’assemblea. Nel condominio, però, lo statuto sociale si identifica con il regolamento di condominio nel quale dovrà essere prevista espressamente, la possibilità della riunione con mezzi telematici; in assenza del regolamento condominiale, invece, sarà necessaria una specifica delibera dell’assemblea votata all’unanimità da tutti i condòmini aventi diritto.
In conclusione: il Coronavirus ha scoperchiato l’esigenza strutturale di creare condizioni organizzative totalmente nuove. La nuova normalità implica una organizzazione del lavoro ed il digitale è parte integrante della soluzione. L’Associazione di categoria degli amministratori di condominio Valore Aggiunto con questa breve nota intende proporre l’esplorazione di ogni strada utile volta a cogliere le opportunità offerte dall’innovazione digitale per generare un impatto positivo sulla vita del Paese.