Il termine per l’adempimento dell’obbligazione avente ad oggetto il pagamento del canone per l’erogazione del servizio pubblico di fornitura di acqua potabile – fissato alternativamente dall’amministrazione comunale in rate bimestrali ovvero mediante attribuzione della facoltà di pagamento in unica soluzione – in assenza di diverse previsioni contrattuali, si presume a favore del debitore, ai sensi dell’art. 1184 cod. civ., con la conseguenza che la prescrizione quinquennale del credito decorre solo dalla scadenza dell’ultimo dei termini utili, in quanto prima di tale data l’amministrazione non può pretendere l’adempimento della prestazione.
È quanto rimarcato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 6966 del 20 marzo 2018, di cui riportiamo un estratto.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. I civ., ord. 20.3.2018,
n. 6966
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1. F.M. convenne in giudizio il Comune di Reggio Calabria, per sentir dichiarare prescritto il diritto alla riscossione del canone richiesto per la fornitura d’acqua relativa all’anno 2001, in quanto fatto valere soltanto con la notifica dell’avviso di liquidazione, effettuata il 6 aprile 2007.
Si costituì il Comune, e resistette alla domanda, sostenendo che con delibera n. 353 del 2002 il termine per il pagamento era stato fissato al 15 giugno 2002.
Su istanza del Comune, fu autorizzata la chiamata in causa della Re.G.E.S. – Reggio Gestione Entrate e Servizi S.p.a., la quale eccepì l’infondatezza della domanda proposta nei suoi confronti.
1.1. Con sentenza dell’11 gennaio 2010, il Giudice di pace di Gallina dichiarò il difetto di legittimazione passiva della REGES ed accolse la domanda proposta nei confronti del Comune, annullando l’avviso di liquidazione.
2. L’impugnazione proposta dal Comune è stata accolta dal Tribunale di Reggio Calabria, che con sentenza del 12 giugno 2012 ha rigettato la domanda proposta dall’attrice.
Premesso che la fornitura d’acqua, pur avendo rilevanza pubblicistica, è effettuata contro il pagamento d’importi che rappresentano il corrispettivo di un vero e proprio contratto di somministrazione, con la conseguenza che il relativo credito soggiace alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4 cod. civ., in quanto avente ad oggetto una prestazione periodica dipendente da una causa petendi a carattere continuativo, il Tribunale ha rilevato che la riscossione dei canoni doveva aver luogo in base a ruoli annuali, le cui scadenze e modalità di pagamento dovevano essere determinati con il provvedimento di emissione. Precisato che con determina del 1° marzo 2002, n. 353 il Dirigente dell’U.O. Finanze e Tributi aveva stabilito che per l’annualità 2001 il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato in quattro rate bimestrali, aventi scadenza al 15 aprile, 15 giugno, 15 agosto e 15 ottobre 2002, ferma restando la facoltà degli utenti di liberarsi mediante il versamento in unica soluzione entro il 15 giugno 2002, il Tribunale ha ritenuto che la decorrenza della prescrizione dovesse essere ancorata a questa ultima data o a quella prevista per il pagamento della prima rata, non potendo il Comune far valere il proprio diritto in data anteriore, con la conseguenza che il relativo termine, non ancora scaduto alla data del 31 dicembre 2006, doveva considerarsi validamente interrotto dalla notifica dell’avviso di liquidazione.
3. Avverso la predetta sentenza la F.M. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. Il Comune ha resistito con controricorso.
La REGES non ha svolto attività difensiva.
1. Con l’unico motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione o la falsa applicazione degli artt. 2935 e 2948 n. 4 cod. civ., osservando che, nell’escludere la prescrizione del credito, la sentenza impugnata non ha considerato che, in quanto derivante da una fornitura periodica, il credito poteva essere fatto valere fin dall’ultimo giorno dell’anno o della frazione di anno considerati. Premesso che, a tal fine, non potevano assumere alcun rilievo né la difficoltà di contabilizzazione dell’importo dovuto, che costituiva un mero ostacolo di fatto, né il ritardo nella fatturazione, ascrivibile esclusivamente all’inerzia del creditore, sostiene che la prescrizione non poteva essere interrotta neppure dal compimento delle attività inerenti alla formazione del ruolo, aventi efficacia meramente interna all’Ente pubblico. Aggiunge che il Comune, oltre a non aver fornito alcuna prova della formazione del ruolo e della fatturazione o della notifica, aveva implicitamente riconosciuto l’avvenuta scadenza del termine di prescrizione attraverso la chiamata in causa della REGES, volta a farne valere la responsabilità in qualità d’incaricata del recupero dei canoni scaduti.
1.1. Il motivo è infondato.
La questione sollevata dalla ricorrente è stata già esaminata da questa Corte, in riferimento ad un giudizio promosso da un altro utente nei confronti del medesimo Comune, e risolta mediante l’enunciazione del principio, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, secondo cui il termine per l’adempimento dell’obbligazione avente ad oggetto il pagamento del canone per l’erogazione del servizio pubblico di fornitura di acqua potabile, fissato alternativamente dall’amministrazione comunale in rate bimestrali ovvero mediante attribuzione della facoltà di pagamento in unica soluzione, in assenza di diverse previsioni contrattuali, si presume a favore del debitore, ai sensi dell’art. 1184 cod. civ., con la conseguenza che la prescrizione del credito decorre solo dalla scadenza dell’ultimo dei termini utili, in quanto prima di tale data l’amministrazione non può pretendere l’adempimento della prestazione (cfr. Cass., Sez. III, 2/08/2014, n. 18184).
Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, la quale, avendo accertato che, in virtù della determinazione adottata dal Comune, il pagamento del canone dovuto dall’attrice per la fornitura d’acqua poteva essere effettuato tanto in rate bimestrali, l’ultima delle quali con scadenza al 15 ottobre 2002, quanto in unica soluzione entro il 15 giugno dello stesso anno, ha ancorato all’una o all’altra data la decorrenza della prescrizione, osservando che prima di esse il Comune non poteva far valere il relativo diritto, ed ha pertanto concluso che, in entrambe le ipotesi, alla data del 6 aprile 2007, in cui fu notificato l’avviso di liquidazione, non poteva considerarsi ancora scaduto il termine quinquennale previsto dall’art. 2948 n. 4 cod. civ. per le prestazioni periodiche aventi connotati di autonomia nell’ambito di una causa petendi a carattere continuativo.
(omissis).
2. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.
rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100, ed agli accessori di legge.