L’aspetto positivo è che dai palazzi della Politica sono arrivate le prime risposte alle richieste delle associazioni di categoria. In particolare, in questo caso, è stato il Ministero della Giustizia a rispondere al sollecito scritto dell’associazione di amministratori di condominio guidata da Massimo Antonelli, Valore Aggiunto Impresa, che aveva chiesto, in estrema sintesi, di esplorare la possibilità di prevedere la modalità “a distanza” anche per lo svolgimento delle assemblee condominiali (per ulteriori dettagli si veda Assemblee condominiali su internet? “Trovare il modo di conciliarle con la legge”).
L’aspetto negativo, invece, riguarda il contenuto della risposta e la precisazione che si legge nelle prime righe: “Il Ministero della giustizia non esercita alcuna vigilanza sugli amministratori di condominio, i quali non costituiscono un Ordine professionale, né sono iscritti in albi o registri”.
Fatta questa premessa, la lettera a firma del Direttore Generale Giovanni Mimmo prosegue: “In questo contesto ordinamentale, pertanto, non è opportuno fornire una disamina ermeneutica sulla disciplina positiva delle assemblee di condominio, con particolare riferimento alla usabilità per le stesse di strumenti di collegamento a distanza, non soltanto perché si tratterebbe di un parere in materie che esulano dalle competenze ministeriali, ma perché lo stesso verterebbe su profili – validità delle assemblee – suscettibili di tutela giurisdizionale da parte dei condomini”.
In poche righe, dunque, il Direttore Generale del ministero ha citato due dei nodi cardine che in qualche modo ostacolano la professione: uno atavico come la questione del registro (o albo) degli amministratori. L’altro, attinente al contesto attuale, dei profili di validità dell’assemblea in videoconferenza.
Piccola nota di speranza, alla fine: “Con riguardo alla vicenda in oggetto e alla possibilità di innovare la disciplina delle assemblee condominiali, peraltro, la nota di codesta associazione è stata trasmessa all’Ufficio legislativo per le valutazioni di competenza”.
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