[A cura di: ARERA – www.arera.it] Un finanziamento ai condomini per ammodernare le colonne montanti elettriche più datate (cioè quelle realizzate prima del 1970, oppure costruite tra il 1970 ed il 1985 con criticità individuate dal distributore stesso).
Il contributo sarà erogato direttamente dal distributore al condominio e sarà riconosciuto nel caso in cui i lavori edili verranno svolti direttamente dal condominio, differenziato in relazione al livello di pregio delle opere edili esistenti. Sono previsti contributi pari ai costi sostenuti dal condominio, in ogni caso non superiori a valori massimi che vanno dai 400 euro ai 600 euro per piano e dai 700 ai 900 euro per utenza.
Gli importi massimi aumentano (a 700 – 900 euro per piano e a 1000 – 1200 euro per utenza) se in occasione dei lavori sulla colonna montante il condominio decide, in accordo con il distributore, anche di centralizzare tutti i misuratori in un unico vano. In tal caso il contributo è maggiore perché vengono effettuati anche i lavori di posa dei nuovi collegamenti elettrici, a cura del condominio, tra i contatori centralizzati e la precedente collocazione (negli appartamenti o ai piani), collegamenti che resteranno di proprietà dei singoli condòmini.
Si aggiungono poi 100 euro al metro (fino ad un massimo di 1500 euro) per l’eventuale parte di cavo tra il perimetro dell’edificio e il confine di proprietà. Il livello di pregio delle finiture deve essere attestato dall’amministratore di condominio tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000.
Nelle Faq dell’Arera, che l’ha istituita a partire dallo scorso 1° gennaio, ecco che cosa prevede la sperimentazione, la quale si concluderà il 31 dicembre 2022, a meno di proroghe per recuperare il tempo perduto in questi mesi di lockdown.
E, in particolare, ecco come devono muoversi gli amministratori di condominio per concordare l’esecuzione delle opere con i distributori e per ottenere i relativi rimborsi economici.
La colonna montante è la linea in sviluppo prevalentemente verticale facente parte di una rete di distribuzione di energia elettrica che attraversa parti condominiali al fine di raggiungere i misuratori di energia elettrica (punto di connessione alla rete del distributore) situati negli appartamenti o al piano. Non costituiscono una colonna montante le linee elettriche che collegano i contatori posti in vani centralizzati, ad esempio al piano terreno o in scantinati, con gli appartamenti. In questi casi la rete di distribuzione dell’energia elettrica termina sui contatori posti nei vani centralizzati e le linee a valle dei contatori che raggiungono gli appartamenti sono di proprietà delle singole utenze o del condominio.
Dopo il 1985, in base al Provvedimento CIP n. 42/1986, i condomini dovrebbero essere stati costruiti con i contatori centralizzati.
La regolazione sperimentale che incentiva l’ammodernamento delle colonne montanti riguarda quelle realizzate prima del 1970 e quelle realizzate tra il 1970 ed il 1985, ma queste ultime possono essere ammodernate solo qualora il distributore rilevi criticità di esercizio.
Per le colonne montanti realizzate dopo il 1985 non sono previsti specifici incentivi per i condomini. Per esse si applica la regolazione tariffaria disciplinata dal Testo integrato delle tariffe (Allegato A alla delibera 568/2019/R/eel, ed in particolare il comma 11.10).
Soprattutto in questa fase sperimentale (2020-22) sono i distributori ad individuare le colonne montanti da sottoporre ad ammodernamento e ad informare i rispettivi amministratori di condominio.
Gli amministratori non contattati possono chiedere chiarimenti e approfondimenti ai distributori circa l’ammodernamento delle colonne montanti vetuste dei condomini da essi amministrati. I distributori sono tenuti a fornire risposta e in caso di richiesta non giustificata di ammodernamento devono motivare le ragioni del diniego.
Qualora il condominio rifiuti la proposta di ammodernamento della colonna montante, oppure rifiuti di collaborare con il distributore nelle attività di ammodernamento impedendone, di fatto, la realizzazione, il distributore potrebbe non essere in grado di dare seguito a successive richieste di aumento di potenza dei singoli condòmini oppure o trovarsi costretto a limitare la potenza massima prelevabile dall’intera colonna montante. Tale limitazione della potenza è realizzata consentendo comunque un prelievo dall’insieme delle utenze connesse fino ai limiti di sicurezza, come individuato dal distributore, tenendo conto della portata massima della colonna montante e delle condizioni di vetustà. L’eventuale superamento di tale limite di sicurezza della potenza prelevabile può comportare il distacco della colonna montante dalla rete con la conseguente disalimentazione (temporanea) di tutte le utenze connesse.
Di norma è il condominio che deve realizzare le opere edili. A seguito di specifico accordo tra condominio e distributore le opere edili possono essere eseguite dal distributore.
Si. Le opere edili effettuate dal condominio devono essere conformi alle specifiche tecniche fornite dal distributore al condominio.
La dichiarazione del livello di pregio delle finiture edili è effettuata dall’Amministratore di condominio attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che disciplina “la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi, nei rapporti tra loro e in quelli con l’utenza”. Le conseguenze di eventuali dichiarazioni mendaci o di falsità in atti sono di natura penale, come previsto ai sensi dell’articolo 76 del richiamato DPR 445/2000. Il livello di pregio delle finiture è definito al comma 134quater.2 del TIQE.
A seguito dell’ammodernamento della colonna montante ciascun utente può contrattualizzare una potenza prelevabile con continuità fino ad almeno 6,6 kW (potenza disponibile). Tutte le potenze disponibili contrattualizzate prima dell’ammodernamento della colonna montante, incluse quelle superiori a 6,6 kW, sono mantenute.
No. Il termine “colonna montante” o “colonna montante del distributore” si riferisce agli impianti elettrici del distributore che giungono sino ai contatori collocati all’interno o in prossimità dei singoli appartamenti. Nel caso in cui i contatori siano già centralizzati, quindi collocati in apposito vano situato al confine di proprietà oppure all’interno del condominio, non si applicano le disposizioni del Sottotitolo 3A del TIQE, in quanto gli impianti elettrici situati tra i contatori e le abitazioni non sono impianti elettrici del distributore (non costituiscono pertanto una colonna montante), ma sono impianti interni di utenza.
No, anche se i lavori devono essere eseguiti secondo la regola dell’arte. A seguito della centralizzazione dei contatori le opere edili ed elettriche destinate al collegamento tra i contatori nella nuova posizione centralizzata e le singole abitazioni sono realizzate a cura del condominio e secondo modalità definite dal condominio, pur essendo oggetto di rimborso da parte del distributore secondo le tempistiche e le modalità definite dal Sottotitolo 3A del TIQE.
In particolare, per le linee elettriche che collegano i contatori centralizzati alle abitazioni deve essere effettuata la dichiarazione di conformità di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37.
Gli importi riconoscibili (nei limiti prestabiliti) al condominio riguardano le opere edili di scasso e ripristino realizzate a cura del condominio secondo le istruzioni tecniche e operative fornite dal distributore.
In caso di centralizzazione dei contatori, le opere rimborsabili (nei limiti prestabiliti) al condominio sono le opere edili di scasso e ripristino e le opere di posa delle linee elettriche, realizzate a cura del condominio tramite propria impresa.
Per richiedere il rimborso il condominio deve trasmettere al distributore, entro 60 giorni dalla conclusione dell’ammodernamento, le fatture di pagamento dei materiali e della manodopera relativi alle opere edili e le coordinate bancarie per l’accredito del rimborso.
In caso di ammodernamento avvenuto con la centralizzazione dei contatori, il condominio, sempre entro 60 giorni dalla conclusione dell’ammodernamento, deve trasmettere al distributore le fatture di pagamento dei materiali e della manodopera relativi alle opere edili ed alle opere elettriche e le coordinate bancarie per l’accredito del rimborso. (vd comma 134quinquies.4 del TIQE per entrambe le casistiche).
Sì. L’elenco della documentazione, sottoscritta dal Direttore dei lavori, che il condominio deve conservare per cinque anni è elencata al comma 134quinquies.3 del Sottotitolo 3A del TIQE, e deve essere disponibile entro 60 giorni dalla conclusione dei lavori di ammodernamento.
Il distributore, entro 60 giorni dal ricevimento delle fatture di pagamento, riconosce al condominio un ammontare pari al valore minimo tra la somma degli importi delle fatture di pagamento (comprensivi di IVA) e l’importo derivante dall’applicazione delle seguenti tabelle del TIQE:
Esempio 1: caso di una colonna montante che viene mantenuta (cioè i contatori rimangono negli appartamenti o al piano) e che si sviluppa su quattro piani, con tre utenti per piano, con rifiniture di basso pregio e 20 metri di scavo nel giardino condominiale. In tal caso il rimborso massimo ammonta a 11.500 €. Se il condominio spende 10.000 € per le opere edili (es.: 2.000 € di materiali e 8.000€ di mano d’opera) il rimborso sarà pari a 10.000 €. Se il condominio spende 15.000 € per le opere edili (es.: 3.000€ di materiali e 12.000 € di mano d’opera) il rimborso sarà pari a 11.500 €.
Esempio 2: caso di una colonna montante in cui per accordo tra distributore e condominio, oltre all’ammodernamento i contatori vengano centralizzati; la colonna montante si sviluppa su cinque piani, con due utenti per piano, con rifiniture di medio pregio e 10 metri di scavo nel giardino condominiale. In tal caso il rimborso massimo ammonta a 16.000 €. Se il condominio spende 13.000 € per le opere edili ed elettriche (es.: 1.500 € di materiali edili e 8.500 € di mano d’opera “edile” – es.: 1.000 € di materiali elettrici e 2.000 di mano d’opera “elettrica”) il rimborso sarà pari a 13.000 €. Se il condominio spende 17.500 € (es.: 2.500 € di materiali edili e 9.000 € di mano d’opera “edile”; es.: 1.500 € di materiali elettrici e 4.500 € di mano d’opera “elettrica”) il rimborso sarà pari a 16.000 €.
Sì, ma solamente se è effettivamente adibito ad abitazioni, uffici o attività commerciali.
Sì, ma i costi di tale attività devono essere contabilizzati a parte e non sono oggetto del rimborso per l’ammodernamento della colonna montante previsto dalla regolazione sperimentale del TIQE.
Il distributore può effettuare ispezioni in loco e, qualora accerti la non conformità delle opere edili alle specifiche tecniche fornite al condominio o alla normativa vigente, può sospendere i lavori di propria competenza fino all’avvenuto adeguamento da parte del condominio.
Dopo la conclusione dell’ammodernamento, il distributore può comunque richiedere la documentazione predisposta dal condominio e/o effettuare ulteriori controlli.
In esito ai controlli, il distributore segnala all’Autorità le eventuali violazioni alle disposizioni del Sottotitolo 3A del TIQE: la stessa Autorità (mediante atto della Direzione Infrastrutture) determina di conseguenza il corretto importo da riconoscere al condominio con la conseguente restituzione – da parte del condominio nei confronti del distributore – della quota di rimborso non dovuta o dell’intero importo del rimborso.
La restituzione totale dell’importo del rimborso è comunque dovuta in caso di dichiarazioni mendaci e/o di omessa collaborazione del condominio all’esecuzione dei controlli disposti dall’Autorità. Ad ogni modo, l’Autorità si riserva di procedere alle necessarie denunce/segnalazioni alle autorità competenti.
Concorrono tutti gli utenti, domestici e non domestici, alimentati dalla colonna montante vetusta, se titolari di impianti di prelievo o di impianti di produzione o di impianti di prelievo e produzione di energia elettrica, in conformità alla definizione di utente contenuta nel TIQE (articolo 1, comma 1.1, lettera nn). Sono pertanto da conteggiare anche le utenze dedicate alle parti comuni condominiali e ai box, ma in quantità pari al numero di contatori (esempio: se un contatore è dedicato a 10 box deve essere conteggiato 1 utente. Altro esempio: se un contatore serve l’ascensore e le luci condominiali deve essere conteggiato 1 utente).
In tale logica, anche il piano interrato, se sede di utenze come sopra individuabili, costituisce un piano a tutti gli effetti.
Le spese sostenute per le attività svolte dal Direttore dei lavori e dal Coordinatore in materia di sicurezza e salute sono oggetto di rimborso al condominio qualora le prestazioni erogate dalle due figure professionali siano obbligatorie ai sensi della normativa vigente. Tali spese devono essere oggetto di fattura di pagamento e fanno parte della documentazione che il condominio è obbligato a conservare nei cinque anni dalla conclusione dei lavori di ammodernamento.
Le spese per la dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/08 sono oggetto di rimborso al condominio. Tali spese devono essere oggetto di fattura di pagamento, e fanno parte della documentazione che il condominio è obbligato a conservare nei cinque anni dalla conclusione dei lavori di ammodernamento.
Nel caso in cui siano presenti finiture edili con diversi livelli di pregio viene identificato come “prevalente” quello che interessa la maggiore percentuale di superficie rispetto alla superficie totale delle pareti interessate dai lavori di ammodernamento. In caso di percentuali equamente divise tra due diversi livelli di pregio verrà considerato il livello di pregio di grado inferiore.
Per aderire alla sperimentazione è necessario che l’accordo tra distributore e condominio di cui al comma 134quater.1 del TIQE venga sottoscritto entro il 31 dicembre 2022, con possibilità che i lavori di ammodernamento vengano eseguiti in tutto o in parte nel corso del 2023. In tal caso anche il riconoscimento dei contributi al condominio, se dovuti, avverrà nel corso del 2023, non oltre il 31 dicembre 2023.