[A cura di: dott. Ivano Rossi – consulente privacy e CEO & Founder ROKLER Management & Consulting Srl] In merito al recupero dei crediti condominiali, con la riforma del Codice Civile in materia di condominio, legge 11 dicembre 2012 n. 220, è stato sostanzialmente recepito quanto già la Corte Suprema aveva stabilito con la sentenza n. 9148/08 circa la parziarietà delle obbligazioni dei condòmini.
Oggi appare pacifico che al creditore devono essere comunicati i dati personali dei condòmini con indicazione delle quote del debito rimasto a loro carico. L’amministratore quindi è il tramite attraverso il quale il creditore insoddisfatto viene a conoscenza dei nominativi dei condòmini morosi e verso i quali potrà svolgere un’azione di recupero. Se si dovesse astenere dal farlo risulterebbe inadempiente, con il rischio di una azione di risarcimento danni nei suoi confronti.
Ma quando l’amministratore è obbligato ex lege a comunicare i nominativi dei condòmini morosi al creditore? La normativa privacy e il Regolamento sul Trattamento dei Dati Personali (GDPR) come intervengono su questo argomento?
Per rispondere a queste domande facciamo prima un po’ di chiarezza su alcuni aspetti.
Prima della riforma del 2012 la giurisprudenza era abbastanza contrastante sulla parziarietà dei condòmini sulle obbligazioni contratte dal condominio e sul concetto di solidarietà. Il creditore che non vedeva soddisfatto il proprio credito poteva agire esecutivamente nei confronti di un qualsiasi condomino chiedendo l’intero ammontare. Quest’ultimo, pignorato dal creditore, rispondeva solidalmente verso la compagine condominiale e successivamente eseguiva un’azione di rivalsa verso gli altri proprietari. C’era invece una parte dei giudici che accoglieva le opposizioni ai decreti di chi invocava la regolarità dei pagamenti e la parziarietà dell’obbligazione.
Con l’intervento delle Sezioni Unite è stata fatta chiarezza sulla mancanza di univocità chiarendo con la nota sentenza n. 9148/08 la parziarietà tra condòmini.
Non a caso, il legislatore, nella riforma dell’articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, ha introdotto esplicitamente nel 2° comma che: “I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condòmini”.
Solo l’amministratore di condominio è a conoscenza dei nominativi dei morosi e delle relative quote. Necessariamente il creditore deve a lui inoltrare istanza.
Ma quando l’amministratore è legittimato da un punto di vista della privacy?
Intorno a questa domanda gravitano le incertezze dell’amministratore, nel capire il momento in cui comunicare i dati. Molti legali che curano il recupero dei crediti sollecitano il condominio prima ancora di iniziare una azione di recupero; altri, invece, aspettano di avere il titolo nei confronti del condominio prima di contattare l’amministratore.
Su questo si era espresso il Garante della Privacy con una nota di settembre 2008 precisando che in base alla normativa non sussiste alcun vincolo alla comunicazione dei dati personali dei condòmini alle ditte fornitrici. Leggendo bene la nota, la mancanza di vincolo è legata però al rispetto dell’articolo 24 comma 1 lett. a) b) ed f), d.lgs 196/2003. In quest’ambito l’amministratore può comunicare, e non diffondere, i dati personali dei condòmini quando è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, o da un contratto del quale è parte interessata, o per difendere un diritto in sede giudiziaria.
Solitamente, il credito verso il condominio nasce da una obbligazione sottoscritta dallo stesso per l’erogazione di un servizio o di una prestazione professionale. Il creditore, in mancanza di un pagamento totale, potrà fare richiesta di decreto ingiuntivo, e ottenuto il titolo potrà solo allora chiedere l’elenco di condòmini morosi. Questo nasce dall’obbligazione sottoscritta dal condominio e non dal singolo condomino. Pertanto l’amministratore potrà e dovrà comunicare l’elenco dei morosi non prima che il creditore abbia fatto valere il suo diritto in virtù del contratto sottoscritto dal condominio.
A parere dello scrivente, l’amministratore dovrà astenersi dal comunicare i dati personali dei condòmini a terzi sino a quanto il terzo creditore non sia in possesso di un titolo esecutivo che lo autorizzi a vedere evasa la sua richiesta.
La non obbligatorietà di richiesta preventiva di consenso alla comunicazione del dato personale da parte del singolo condomino, oltre a essere richiamata dall’articolo 24 del d.lgs 196/2003, abrogato dal d.lgs 101/2018, è espressa nell’articolo 6 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento sulla Protezione dei Dati Personali – GDPR), lett b); c).
Importante sottolineare che nel caso in cui sussistano i presupposti richiamati (esecuzione di un contratto o adempimento ad un obbligo legale) i dati personali possono essere comunicati e non diffusi o trasmessi senza adeguate misure di sicurezza. Questo significa che i dati possono essere resi noti solo ai soggetti direttamente interessati e verso i quali esiste una obbligazione o un obbligo legale e non ad altri e trasferiti con strumenti che rendono sicura la trasmissione. Per quest’ultimo aspetto ricordo che l’invio di una email attraverso uno dei tanti gestori di posta elettronica gratuita (provider) è uno strumento informatico non sicuro ed è bene trasmettere file criptati con l’invio di chiave di de-criptazione separatamente con altro mezzo.