[A cura di: Corrado Sforza Fogliani – pres. Centro studi Confedilizia] È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.lgs. n. 33 del 15.2.2016 che dà attuazione alla direttiva 2014/61/UE, recante “misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità”.
Il provvedimento prevede, in particolare, che i proprietari di edifici – realizzati o oggetto di ristrutturazione pesante in base a titolo per costruire successivo all’1.7.2015 e per questo equipaggiati, così come previsto dall’art. 135-bis dpr n. 380/2001, da “un’infrastruttura fisica multiservizio” per il collegamento in fibra ottica – “hanno il diritto, ed ove richiestone, l’obbligo, di soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso presentate da operatori di rete, secondo termini e condizioni eque e non discriminatorie, anche con riguardo al prezzo”. Tale previsione si applica anche ai condomini sia nel caso in cui ricorrano gli stessi presupposti (data di costruzione o di ristrutturazione successiva all’1.7.2015) sia laddove la suddetta infrastruttura venga liberamente realizzata.
In caso di controversia circa l’accesso, così come con riguardo alle condizioni e al prezzo, gli interessati possono rivolgersi all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la quale è tenuta a pronunciarsi “entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta completa”. Ciò che, comunque, “non preclude alle parti la possibilità di adire un organo giurisdizionale”, risultando così la fattispecie considerata del tutto equilibrata, sotto i molteplici punti di vista che ad essa possono riferirsi.