[A cura di: Corrado Sforza Fogliani – Centro studi Confedilizia]
Tra gli interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche delle unità immobiliari per i quali la normativa vigente ammette la fruizione del regime fiscale di favore (detrazione del 65% dell’importo speso nei limiti della detrazione massima prevista dalla legge), rientrano anche le coperture a verde.
A precisarlo è il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, che ai sensi della legge n. 10/2013 (art. 3, comma 2) deve, tra l’altro, provvedere ad attivarsi per incrementare il verde pubblico e privato.
Con la deliberazione n. 1/2014, il Comitato in questione specifica che l’assenza di un elenco ricognitivo tassativo della tipologia di interventi ammessi alla fruizione delle misure anzidette non costituisce circostanza che può ostare alla detraibilità delle spese sostenute per le coperture a verde. Tale interpretazione – precisa ulteriormente il Comitato – si evince anche dalla Circolare n. 29/E dell’Agenzia delle entrate del 18.9.2013, ove si puntualizza che “qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell’edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla normativa di riferimento, è ammesso al beneficio fiscale”, come previsto dal comma 344 dell’art. 1 della l. n. 296/2006.
Anche il Ministero dello sviluppo economico, nel dettare le Linee guida per la certificazione energetica degli edifici, fa espressamente riferimento, tra le norme per la caratterizzazione dell’involucro edilizio, alla Norma UNI 11235 che detta specificamente istruzioni proprio per la progettazione, l’esecuzione, il controllo e la manutenzione di coperture a verde.