[A cura di: Ing. Marco Gasparini (foto) – Consigliere Segretario Ordine Ingegneri Bologna]
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna ha da tempo istituito un proprio Organismo di Mediazione, iscritto al n. 737 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di mediazione ai sensi del Dlgs. n. 28/2010, tenuto dal Ministero della Giustizia. Si tratta di un servizio che l’Ordine degli Ingegneri mette a disposizione dei propri iscritti e della cittadinanza, ovvero di chiunque abbia interesse a risolvere in tempi rapidi una controversia civile o commerciale, in materia di diritti disponibili.
Presso gli uffici dell’Ordine è infatti possibile depositare una domanda diretta ad attivare la procedura di mediazione che sarà gestita da un ingegnere-mediatore, secondo le disposizioni del Regolamento scaricabile dal sito: www.ordingbo.it/servizi-2/organismo-di-mediazione/
La mediazione è un istituto originario del mondo anglosassone in cui si sono state sviluppate tecniche per la gestione e la soluzione delle controversie che si chiamano A.D.S – Alternative Dispute Resolution (risoluzione alternativa delle controversie) fondate su una decisione definita dalle parti, sulla convenienza reciproca delle parti stesse nel prenderle e sulla posizione concreta dei loro interessi.
La mediazione, come l’arbitrato, si sono saldamente affermati come metodi di risoluzione delle controversie tra individui privati, uomini d’affari, società e Paesi. Per evitare di confondere la mediazione con l’arbitrato ricordiamo che questo ultimo è una procedura avversariale in cui l’arbitro, come un giudice, decide. In caso di arbitrato rituale, la decisione dell’arbitro (che prende il nome di “lodo”) è equiparata a tutti gli effetti ad una sentenza. Le ragioni della sua scarsa appetibilità, nonostante gli innegabili vantaggi, sono principalmente i costi elevati spesso non alla portata di tutti.
Diverso invece è il caso della mediazione. Si tratta di una procedura di risoluzione delle controversie dove il mediatore, terzo, imparziale ed indipendente rispetto alle parti in lite, non decide, ma aiuta i contendenti a raggiungere un accordo reciprocamente soddisfacente. L’accordo scritto vincola le parti come un contratto e il mancato adempimento delle obbligazioni in esso assunte diventa inadempimento contrattuale. Ai sensi del Dlgs n. 28/2010, il verbale di accordo può anche essere omologato in Tribunale ed essere così titolo idoneo per instaurare una procedura di esecuzione forzata o per iscrivere ipoteca
Va infine considerato che i costi della mediazione sono fissati per legge, in quanto allegati al regolamento (e, in caso di organismi enti pubblici come ordini professionali le tariffe sono fissate dal decreto). Le spese di mediazione sono a carico di ogni parte in lite, compreso l’onorario dovuto al mediatore/ai mediatori, da calcolarsi secondo le tabelle allegate al Regolamento dell’Organismo di mediazione in conformità a quanto previsto dal DM 180/2010 e s.m.i.
La mediazione può essere obbligatoria, allorquando è condizione di procedibilità per l’eventuale giudizio civile, facoltativa, ovvero disposta dal giudice (delegata), considerato che lo stesso, anche in sede di appello, può imporre l’esperimento del tentativo di mediazione che, pertanto, anche in questo caso diverrà condizione di procedibilità (obbligatoria su valutazione del giudice). Infine, la procedura può essere attivata sulla base di una specifica clausola contrattuale.
In ambito condominiale la mediazione svolge un ruolo strategico, trattandosi di materia obbligatoria. Peraltro si consideri che sono innumerevoli le controversie giudiziarie aventi ad oggetto questioni quotidiane come rumori molesti, infiltrazioni di umidità, possesso di animali domestici, vibrazioni, odori, immissioni luminose, problematiche relative all’utilizzo delle parti comuni (scale, cortile, locali del portiere). Dunque la possibilità di trattare questa materia in mediazione è di enorme importanza anche ai fini di alleggerire il carico di giudizi pendenti presso i Tribunali.
Il progetto di promuovere e diffondere la procedura di mediazione all’interno dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna si inquadra nelle recenti disposizioni di legge (Dlgs. n. 28/2010, d.lgs 9 agosto 2013, n. 98) attraverso la creazione di una struttura gestita da professionisti altamente qualificati per offrire un servizio di risoluzione delle controversie in specifiche materie.
In particolare, la disciplina consente la costituzione di Organismi “specializzati” che svolgono mediazioni solo di alcune materie specifiche (art. 7 lett. E DM 180/2010), come nel caso dell’Organismo creato dall’Ordine degli Ingegneri di Bologna.
Ricorrere all’Organismo di mediazione degli Ingegneri di Bologna consente alle parti di avere un mediatore-ingegnere, non solo conoscitore delle tecniche di negoziazione e comunicazione, ma particolarmente esperto nella materia del contendere, sì da rendere possibile una più rapida risoluzione della lite.
L’art. 12 del Regolamento dell’Organismo di mediazione dell’Ordine degli Ingegneri prevede inoltre che, quando le parti non raggiungano un accordo e ne facciano concorde richiesta, il mediatore possa formulare una proposta di soluzione della lite. Se entrambe le parti aderiscono alla proposta, la procedura si chiude con un accordo; altrimenti, la parte che non l’ha accettata potrà essere sanzionata dal giudice nel successivo processo, ove ricorrano i presupposti dell’art. 13 Dlgs. n. 28/2010.
La normativa prevede l’efficacia processuale della clausola di mediazione, cioè della clausola con cui le parti rimettano ad un Organismo di mediazione la risoluzione delle controversie relative ad un contratto (art. 5, comma 5, Dlgs. n.2872010). Conseguentemente, se nonostante la presenza della clausola il tentativo di mediazione non risulti esperito, il giudice o l’arbitro, su eccezione di parte sollevata con la prima difesa, assegnerà alle parti un termine per l’attivazione della procedura di mediazione rinviando il giudizio ad udienza successiva.
La possibilità di inserire una clausola nei contratti appare rilevante in quanto consente ai contraenti di declinare, in maniera articolata il nuovo istituto della mediazione nonché di scegliere l’Organismo davanti al quale attivare la mediazione. Appare palese l’importanza, per tutti i contraenti, dell’inserimento di una clausola di conciliazione per la scelta dell’Organismo di Mediazione, al fine di valutare e “scegliere”, anticipatamente, non solo il luogo della mediazione ma anche l’Organismo più idoneo a “mediare” una eventuale controversia, tenendo conto dell’oggetto del contratto, della qualificazione dell’Organismo scelto, della competenza dei mediatori utilizzati nonché del regime della proposta.
L’Organismo dell’Ordine degli Ingegneri ha sede in Bologna, Strada Maggiore, 13, con apertura degli uffici nei seguenti orari: lun-gio 9:30-12:30; 15:00-18:00, ven. 9:30-12:30; (tel. 051 235412 – Fax 051 230001 – segreteria@ordingbo.it).
Le parti si impegnano a sottoporre tutte le controversie che dovessero sorgere dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua interpretazione, efficacia ed esecuzione, al tentativo di mediazione amministrato dall’Organismo dell’Ordine degli Ingegneri di Bologna (iscritto al n. 737 del Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia) secondo il Regolamento vigente, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.
Le parti si impegnano a sottoporre tutte le controversie che dovessero sorgere dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua interpretazione, efficacia ed esecuzione, al tentativo di mediazione amministrato dall’Organismo dell’Ordine degli Ingegneri di Bologna (iscritto al n. 737 del Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia) secondo il Regolamento vigente, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. Qualora il procedimento di mediazione non si concluda con la conciliazione delle controversie, ogni e qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione al presente contratto e alle successive sue integrazioni e/o modificazioni, comprese le controversie inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, sarà deferita alla determinazione di un Arbitro Unico, che dovrà essere nominato di comune accordo dalle parti. In caso di disaccordo, alla nomina dell’Arbitro Unico provvederà il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Bologna su istanza di una delle parti. L’Arbitro Unico agirà con imparzialità e nel rispetto del contraddittorio, con libertà di forme salvo quelle che egli stesso deciderà di adottare, e quale amichevole compositore. La sua determinazione avverrà secondo diritto ed entro il termine di … giorni (prorogabile sull’accordo delle parti ovvero d’ufficio dall’arbitro, in caso di espletamento di istruzione probatoria, per non più di altri … giorni) dall’accettazione dell’incarico.
Le parti si impegnano a dare pronta e puntuale esecuzione alla determinazione dell’arbitro che sin d’ora riconoscono come espressione della loro stessa originaria volontà contrattuale.
Le parti si impegnano a sottoporre tutte le controversie che dovessero sorgere dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua interpretazione, efficacia ed esecuzione, al tentativo di mediazione amministrato dall’Organismo dell’Ordine degli Ingegneri di Bologna (iscritto al n. 737 del Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia) secondo il Regolamento vigente, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. Qualora il procedimento di mediazione non si concluda con la conciliazione delle controversie, ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto e alle successive sue integrazioni e/o modificazioni, comprese le controversie inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, sarà deferita alla determinazione di un Collegio di tre arbitri irrituali, di cui uno dovrà essere nominato da ciascuna delle parti. La parte che intenderà procedere in arbitrato comunicherà all’altra parte, con lettera raccomandata con a.r., il nome del proprio arbitro. La controparte entro il termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione, nominerà il proprio arbitro parimenti con lettera raccomandata con a.r. indirizzata alla prima. Il terzo arbitro, che fungerà da presidente del Collegio arbitrale, sarà nominato di comune accordo fra i primi due. In caso di disaccordo o di inerzia, alla nomina provvederà il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Bologna su istanza di una delle parti.
Gli arbitri agiranno con imparzialità nel rispetto del contraddittorio, con libertà di forme salvo quelle che essi stessi decideranno di adottare, e quali amichevoli compositori.
La loro determinazione avverrà secondo diritto/equità ed entro il termine di … giorni (prorogabile sull’accordo delle parti ovvero d’ufficio dagli arbitri, in caso di espletamento di istruzione probatoria, per non più di altri … giorni) dall’accettazione dell’incarico.
Le parti si impegnano a dare pronta e puntuale esecuzione alla determinazione degli arbitri che sin d’ora riconoscono come espressione della loro stessa originaria volontà contrattuale.
Secondo i dati forniti dal Ministero della Giustizia, e riferiti al primo semestre 2018, La percentuale di aderenti comparsi alla mediazione è stato del 50,2% (con l’inserimento di una clausola inserita consapevolmente nel contratto sicuramente la percentuale sarebbe stata più alta). La percentuale di accordi raggiunti nelle mediazioni effettivamente svolte è stata del 26%; considerando che nella maggior parte dei casi si è trattato di tentativi di mediazione obbligatoria, la percentuale è da considerarsi buona. Tuttavia, nella mediazione non obbligatoria quando le parti si siedono al tavolo della mediazione il numero di accordi raggiunti è molto più alto. Come si legge nelle statistiche pubblicate dal Ministero, infatti, da una analisi a campione risulta che il tasso di successo sale al 44,3% se le parti accettano di sedersi al tavolo della mediazione anche dopo il primo incontro introdotto con la L. 98/2013.
Analizzando infine i trend di successo per materia si riscontra il ruolo fondamentale della mediazione per il condominio: infatti, la percentuale delle procedure concluse con accordo è del 26%, e sale al 38% quando le parti accettano di sedersi al tavolo delle mediazioni anche dopo il primo incontro.