[A cura di: Gianluca Palladino] Autorizzate. Ma fortemente sconsigliate. Le assemblee condominiali in presenza sono finalmente menzionate da un atto ufficiale del Governo: la circolare emanata martedì 20 ottobre dal Ministero dell’Interno, che va ad integrare il Dpcm del 18 ottobre.
Al paragrafo rubricato: “Sagre e fiere di comunità; attività convegnistiche e congressuali; riunioni nelle pubbliche amministrazioni (art.1, comma 1, lett. d), nn. 4 e 5)” si precisa quanto segue:
“[…] Sono inoltre sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, con la sola eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza.
Si richiama l’attenzione sulla previsione che ha reintrodotto, per le pubbliche amministrazioni, l’obbligo di tenere le riunioni con modalità da remoto, salvo che sussistano motivate ragioni che ne giustifichino lo svolgimento in presenza.
Le riunioni private sono ancora consentite in presenza, sebbene il loro svolgimento da remoto sia fatto oggetto di una forte raccomandazione.
Si precisa che la distinzione fra riunioni private ed attività convegnistiche e congressuali, il cui svolgimento in presenza è sospeso, è da ascrivere ad alcuni elementi estrinseci, quali:
- il possibile carattere ufficiale dei congressi e dei convegni,
- l’eventuale loro apertura alla stampa e al pubblico,
- il fatto stesso che possano tenersi in locali pubblici o aperti al pubblico.
Elementi questi assenti, in tutto o in parte, nelle riunioni private, come, ad esempio, nelle assemblee societarie, nelle assemblee di condominio, ecc.”.
In sintesi: almeno sulla carta (quella della Circolare degli Interni) le assemblee di condominio possono ancora essere convocate in presenza. Ma – per il Governo – è di gran lunga preferibile prevederne lo svolgimento da remoto.
Questa chiosa, ovviamente, poggia sulla legge 126/2020 di conversione del Dl Agosto, con la quale si è formalmente autorizzata anche la versione on line dell’assemblea di condominio, a patto che tale ipotesi sia inclusa tra quelle disciplinate dal regolamento condominiale contrattuale, o che sia approvata dall’unanimità dei condòmini: due casi, tuttavia, estremamente improbabili.
La domanda cruciale, dunque, resta sempre la stessa. Che cosa deve fare l’amministratore di condominio?
Vediamo i pro e i contro dell’ipotesi di una convocazione in presenza.
Alla luce di quanto esposto sopra, è ovvio che il minor tasso di rischio, per l’amministratore condominiale, è rappresentato dall’ulteriore rinvio dell’assemblea condominiale in presenza, anche se, oggettivamente, ci sono anche altri parametri da rendere in considerazione:
Dunque, al cospetto di una circolare che lascia un margine di discrezionalità in materia di convocazione delle assemblee condominiali in presenza (la famosa dicitura “il loro svolgimento da remoto sia fatto oggetto di una forte raccomandazione”), l’amministratore condominiale è chiamato ad una scelta e quindi ad un’assunzione di responsabilità.
Una quota di rischio, inevitabilmente c’è.
Ma, forse, per gli amministratori di condominio, questa è anche la più importante ed attuale delle occasioni per indossare quella veste di professionisti competenti e formati imposta dalla legge e giustamente rivendicata da essi stessi e dalle loro rappresentanze di categoria.