[A cura di: Luca Mecca, presidente di Delegazione Confabitare –www.amministrazionidicondominio.com] L’installazione dei contatori dell’acqua in Piemonte, ed in particolare nel torinese, vede l’assenza di una vera e propria norma (o legge) in grado di imporre l’obbligo di installazione dei contatori di sottrazione dell’acqua all’interno degli alloggi in condominio. E, senza una legge specifica, non si può obbligare nessuno all’installazione di tali congegni.
Su punto, la Suprema Corte ci indica che “и da rilevare, del resto, che l’installazione di contatori per il consumo dell’acqua in ogni singola unitа abitativa (nonchè di contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano) costituisce misura alla quale il legislatore guarda con particolare favore, in quanto volta a razionalizzare i consumi e ad eliminare gli sprechi e quindi a conseguire, in una prospettiva di tutela ambientale, il risparmio della risorsa idrica” (art. 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e, ora, art. 146 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) cosм nella sentenza di Cassazione Sez. 2 Civile n. 17557 del 2014.
Il legislatore ha varato nel 2006, il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale, all’art. 146, impone che “entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, le regioni, sentita l’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, nel rispetto dei principi della legislazione statale, adottano norme e misure volte a razionalizzare i consumi e eliminare gli sprechi ed in particolare a:
(…)
c) realizzare, in particolare nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni, reti duali di adduzione al fine dell’utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili;
d) promuovere l’informazione e la diffusione di metodi e tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed agricolo;
f) installare contatori per il consumo dell’acqua in ogni singola unitа abitativa nonchè contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;
g) realizzare nei nuovi insediamenti, quando economicamente e tecnicamente conveniente anche in relazione ai recapiti finali, sistemi di collegamento differenziati per le acque piovane e per le acque reflue e di prima pioggia”.
Tale indicazione era già contenuta nella vecchia normativa della legge 5 gennaio 1994, n. 36 art. 5 il quale mirava al risparmio idrico “conseguito, in particolare, mediante la progressiva estensione delle seguenti misure:
(…)
c) installazione di contatori in ogni singola unitа abitativa nonchè di contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;
d) diffusione dei metodi e delle apparecchiature per il risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed agricolo”.
Entro l’anno dall’entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il 13 marzo 2007 il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato il Piano di tutela delle acque (PTA), uno strumento finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e piщ in generale alla protezione dell’intero sistema idrico superficiale e sotterraneo piemontese (D.C.R. 117-10731 del 13 marzo 2007).
La domanda и: la Regione ha effettivamente adottato norme e misure volte a razionalizzare i consumi e eliminare gli sprechi? Secondo il parere di chi scrive la risposta и no. La Regione Piemonte non ha, ad oggi, ottemperato a questo impegno legislativo e pertanto non vi sono indicazioni di sorta su norme o misure pensate per razionalizzare i consumi. Pertanto, in assenza di una specifica disposizione di legge speciale regionale ritengo che su tale punto non sia possibile “obbligare” alcun condominio ad installare i ripartitori a consumo d’acqua. La Regione ha formalmente recepito le disposizioni nazionali in materia di tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche e, in particolare, l’art. 146 del d.lgs. 152/2006, dettando all’art. 42 del PTA le relative Misure per il risparmio idrico. Nello specifico, al comma 4 di tale articolo si demanda alle Autorità d’ambito l’individuazione di bacini di utenza che, in relazione a determinate caratteristiche socio-economiche, di idroesigenza e di disponibilità idrica, costituiscono aree obiettivo per la realizzazione di interventi per il razionale uso della risorsa idrica, tra cui l’installazione di contatori per singola utenza o divisionali (lettera e).
Per quanto riguarda, invece, l’adeguamento dei condomini e dei singoli alloggi alla predisposizione dei contabilizzatori, la Regione Piemonte fa un passo indietro e delibera di demandare agli strumenti urbanistici locali. Infatti, il comma 6 del medesimo articolo stabilisce che dovranno essere i Comuni, compatibilmente con l’assetto urbanistico, a provvedere all’attuazione delle misure destinate all’uso razionale delle risorse idriche ed alla protezione delle acque destinate al consumo umano.
Gli stessi Comuni sono inoltre chiamati a rilasciare, per quanto riguarda i nuovi insediamenti, la concessione ad edificare solo nel caso in cui il progetto edilizio preveda l’installazione di contatori singoli per ogni unitа immobiliare o per ogni singola utenza indipendentemente dalla destinazione d’uso dell’immobile.