[A cura di: avv. Paolo Ribero]
Il 26 maggio 2015 è entrata in vigore la legge 6/5/2015 n. 55 recante disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi, comunente chiamata “legge sul divorzio breve”.
Con tale provvedimento vengono drasticamente ridotti i termini per addivenire al divorzio (scioglimento matrimonio o cessazione effetti civili), che passano dai 3 anni dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale in sede di separazione a dodici mesi in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale (non viene più menzionata una differenza nel caso di presenza o meno di figli).
Viene altresì prevista la possibilità di rivolgersi direttamente all’ufficiale di stato civile del Comune, ma soltanto nel caso in cui non ci sono figli o non ci sono disposizioni di trasferimenti di diritti patrimoniali.
La comunione dei beni sarà sciolta immediatamente, non appena sarà sottoscritta la separazione consensuale o nel momento in cui il giudice consenta che i due coniugi vivano separatamente.
Ciò premesso, tale nuova normativa incide prevalentemente sui diritti personali dei coniugi mentre sotto il profilo condominiale l’unico rilievo può essere rappresentato dallo scioglimento della comunione. In ogni caso sarà onere dei coniugi comunicare (allegando anche provvedimento che regola i rapporti economici) all’amministratore l’avvenuta separazione o divorzio e le conseguenze che questo fatto ha determinato sulla ripartizione delle spese condominiali (di frequente addossate – almeno quelle ordinarie – al coniuge assegnatario della casa coniugale).