[A cura di: avv. Matteo Rezzonico – presidente di FNA Federamministratori] Dal primo gennaio 2019, per tutti i contribuenti soggetti IVA (ad eccezione di alcune categorie come, ad esempio, i soggetti “forfettari”) la fattura dovrà essere necessariamente emessa in formato elettronico.
In generale, il recapito delle fatture avviene tramite “codice destinatario” o indirizzo PEC (cfr. articolo 1, del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, numero 127 e s.m.i. e Provvedimento Agenzia delle Entrate, prot. 89757/2018 del 30/04/2018).
In particolare, il provvedimento Agenzia delle Entrate, protocollo 89757, da ultimo richiamato prevede le specifiche tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi.
Se, però, il destinatario è un consumatore finale, privo di partita Iva – come per esempio un condominio, che può anche essere sprovvisto di amministratore – si ritiene, salvo chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, che il fornitore debba trasmettere la fattura elettronica inserendo il codice fiscale del condominio e il codice destinatario “0000000”. In tal caso, il Sistema di Interscambio deposita la fattura elettronica nell’area riservata del condominio nel sito web dell’Agenzia delle Entrate.
Il fornitore è comunque obbligato a consegnare al condominio una copia informatica o cartacea della fattura tramite i canali tradizionali (ad esempio, via posta o e-mail). Per tale ragione, si ritiene che il condominio, essendo assimilato ad un privato consumatore, non debba dotarsi di un canale di ricezione delle fatture (PEC o codice destinatario).