Formazione, Arpe: “Esentare gli amministratori trentennali”
[A cura di: avv. Giovanni Bardanzellu – vicepres. naz. Federproprietà] Anche da parte nostra, prima ancora di intraprendere valutazioni sulla formazione degli amministratori condominiali, è bene precisare (e rimarcare) che il DM 13/8/2014, n. 140, disciplina:
a) i criteri, le modalità ed i contenuti dei corsi di formazione e di aggiornamento degli amministratori di condominio, introdotti, con vincolo di obbligatorietà, dalla legge n. 220/2012 di riforma dell’intera materia condominiale e più precisamente dal nuovo testo dell’art. 71-bis disp. att. cod. civ., che ha emanato precise disposizioni in ordine a chi possa svolgere l’incarico di amministratore;
b) i requisiti del formatore e del responsabile scientifico, alla stregua dei requisiti dettati dal Regolamento del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23/8/1988, n. 400.
Le criticità
Ora, fatta questa fondamentale premessa, forse con una voce un po’ fuori dal coro ci sentiamo di affermare che questi primi anni di applicazione della normativa del DM 140 non hanno fatto emergere, a nostro avviso, criticità o difficoltà di funzionamento; piuttosto, hanno evidenziato – questo sì – l’opportunità di modificare alcune disposizioni del suindicato art. 72-bis disp. att. cod. civ.:
- manca, ad esempio, una norma che esenti dall’obbligo di formazione ed aggiornamento chi eserciti continuativamente da oltre 30 anni la professione di amministratore, alla stregua di quanto è disposto per le attività professionali c.d. ordinistiche;
- non appare opportuna la norma che esenti l’amministratore nominato fra i condòmini dello stabile dal partecipare al corso di aggiornamento annuale.
Se, infatti, può avere un senso esentare questa particolare categoria di amministratori dall’obbligo di aver frequentato il corso di formazione iniziale al momento della sua nomina, nella considerazione che la scelta operata dall’assemblea all’interno della propria compagine condominiale riguardi persona conosciuta che abbia dimostrato capacità di assumere quel particolare incarico, non è altrettanto fondata la scelta del legislatore di esentare costui dall’aggiornamento annuale delle sue competenze, che, proprio secondo le dichiarate intenzioni del legislatore medesimo, ha la finalità di tenere costantemente e periodicamente informato l’amministratore dell’evoluzione normativa, giurisprudenziale e scientifica, nonché dell’innovazione tecnologica, nella complessa attività che svolge. Ecco, tutte queste informazioni, si ribadisce, in costante evoluzione e aggiornamento, non possono, ovviamente, essere presunte in capo alla persona scelta per svolgere l’incarico, ma devono essere verificate anno dopo anno per consentire all’assemblea di nominare persona idonea allo scopo e che sia in grado di affrontare le innumerevoli incombenze che caratterizzano tale professione.