Prosegue la nostra carrellata di opinioni dei rappresentanti delle principali associazioni di amministrazione condominiale e proprietà immobiliare in materia di formazione degli amministratori: un tema che non cessa di far discutere, soprattutto per le lacune in termini di struttura e controllo dei corsi che attualmente caratterizzano l’istituto.
Di seguito, la posizione dell’avvocato Lorenzo Cottignoli, presidente nazionale di LAIC.
La tematica della formazione dell’Amministratore condominiale costituisce una delle numerose criticità che affliggono la professione, e certamente una tra le maggiori, alla quale il Legislatore ha inteso rimediare con un “pannicello caldo”, attraverso quanto disposto dal noto decreto ministeriale n. 140/2014.
In punto di metodo, va osservato come non appaia comprensibile il motivo per il quale si deleghi la competenza in materia di formazione degli amministratori al Ministro della Giustizia, in luogo di quello dello Sviluppo Economico, il quale invece conserva l’Elenco delle associazioni professionali di cui all’art. 2 co. 7 della legge 4/2013, che disciplina le forme associative delle professioni c.d. “non organizzate”, così imbastendo un percorso necessariamente a doppio binario, che certamente non semplifica, ma anzi complica, l’attività di accreditamento, di verifica e di emanazione delle eventuali sanzioni in relazione all’attività formativa.
Tale duplicazione di funzioni motiva, non ultima tra le altre cause, le numerose carenze in relazione alla disciplina della formazione professionale.
Nel merito, in particolare, si registra l’assordante assenza di qualsivoglia controllo in relazione all’effettivo e corretto svolgimento dei corsi abilitanti e di aggiornamento da parte del Ministero della Giustizia, il quale, essendo indicato dalla norma (D.L. 145/2013 art. 1 co. 9 – c.d. “Destinazione Italia” – convertito con modificazioni dalla L. 9/2014) quale Ente deputato a disciplinare le modalità della formazione deve ritenersi senz’altro allo stesso modo deputato alla verifica della sua corretta applicazione, sebbene sarebbe certamente ben più ragionevole che tale competenza venisse unificata ed annoverata, in modo più appropriato, tra i compiti del Ministro per lo Sviluppo Economico.
Non meno grave risulta l’assenza di sanzione alcuna per chi svolga corsi di formazione e di aggiornamento non conformi al Regolamento ministeriale, così non solo vanificando ogni eventuale (ma ad oggi inesistente!) controllo, e così pure frustrando l’opera di coloro che adempiono con correttezza e puntualità alle prescrizioni normative, ma anche comportando principalmente per l’amministratore le gravi conseguenze che la legge commina a chi non abbia adempiuto regolarmente all’obbligo formativo annuale.
Rimane, pertanto, impunita, almeno sino ad accertamento degli eventuali profili di illecito civile e penale, la condotta di chi ha organizzato – e sovente lucrato – sull’organizzazione dei predetti corsi formativi non conformi alla disciplina di legge.
Nell’auspicare, dunque, che quanto prima si metta mano alla norma per uniformare nella figura del Ministro per lo Sviluppo Economico il soggetto deputato a disciplinare e controllare la formazione professionale degli amministratori, si evidenzia altresì come la durata dei corsi di formazione appaia gravemente insufficiente. Per l’ampiezza delle materie trattate ed il numero degli argomenti, il monte ore formativo, da trattarsi eventualmente anche in modalità FAD, dovrà essere non inferiore a duecento ore per il corso abilitante, mentre appare appena sufficiente il monte ore attualmente previsto per l’aggiornamento, che pure si potrebbe migliorare, incrementandolo.
Infine, non si può non ribadire qui, quanto già più volte espresso da LAIC in tema di “amministratore condomino”, figura che non ha motivo di esistere ed anzi appare gravemente lesiva della qualità e della dignità della professione di amministratore: si deve, invero, necessariamente, prevedere che ognuno – salvo che non ne abbia motivo di esonero per averne acquisite altrove le competenze – e dunque anche il condomino che si candidi ad amministrare il proprio condominio, sia onerato di svolgere previamente il corso abilitante, e non solo soggetto alla formazione periodica annuale, trattandosi di attività professionale, la quale, per complessità e specificità di contenuti, richiede una competenza adeguata e necessaria, a tutela non solo dell’integrità e del valore dei beni immobili che sono affidati all’amministratore ma anche della sicurezza e della salute delle persone che vi si trovano.