[A cura di: Mauro Simone – vicepres. naz. Alac e pres. Alac Area Metropolitana Bari] Al giorno d’oggi l’amministratore di condominio dev’essere un autentico professionista per adempiere alla molteplicità di questioni volte a soddisfare le esigenze e le necessità dei condòmini.
Per raggiungere e conservare un elevato rating in termini di competenze e professionalità l’amministratore deve dunque aggiornare le proprie conoscenze attraverso la frequenza di corsi in aula o a distanza.
Odiernamente, tuttavia, sono numerosissimi gli amministratori non in regola con l’aggiornamento annuale; a motivo di ciò non offrono una sicura garanzia di professionalità.
Alla stessa stregua di quanto avviene per le associazioni della proprietà edilizia riconosciute maggiormente rappresentative, che, sotto la propria responsabilità, certificano la conformità dei contratti di locazione agevolata agli accordi territoriali di cui alla L.431/98, alle associazioni di amministratori, accreditate presso il MISE, potrebbe essere attribuito il compito, evidentemente sotto la propria responsabilità, di certificare la regolarità della formazione professionale:
Ipotizzando, quindi, che alle associazioni accreditate presso il MISE venga attribuita la responsabilità di comprovare e attestare la regolarità della formazione degli amministratori, con obbligo delle stesse di rilasciare idonea certificazione, i controlli da parte del Ministero della Giustizia potrebbero eventualmente risolversi con la sanzione dell’inibizione di organizzare i corsi in caso di inadeguatezza o irregolarità nell’espletamento degli stessi e per gli amministratori non in regola con sanzioni di tipo economico.