Anche quel poco di condominio che era presente nella versione del decreto Rilancio diffusa lo scorso 14 maggio (all’indomani, cioè, della conferenza stampa con cui il Premier Conte aveva annunciato una misura in grado di movimentare 55 miliardi di euro e di rispondere alle richieste di sostegno praticamente di tutte le categorie), è scomparso dal provvedimento pubblicato nella tarda serata di ieri, martedì 19 maggio sul Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 128 – Serie generale (clicca qui per scaricare la versione definitiva del decreto).
In una sorta di incomprensibile gioco delle 3 campane, infatti, quello che era l’articolo 212 Ter (depennato dal provvedimento finale) si è trasformato nell’articolo 221, sempre rubricato “Modifiche all’art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18”, ma con una sostanziale modifica.
Manca del tutto, infatti, la lettera b del comma 1, che recitava testualmente:
b) dopo il comma 21, sono aggiunti i seguenti:
21-bis. Quando il mandato dell’amministratore è scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o scade entro tre mesi dalla stessa alla data, l’incarico dell’amministratore è rinnovato per ulteriori sei mesi dalla scadenza in deroga a quanto previsto dall’articolo 1129 del codice civile, fermo il diritto dei condòmini di procedere alla revoca nella prima assemblea successiva al rinnovo.
21-ter. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 1130, comma primo, numero 10), del codice civile, il termine per la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale annuale con data di chiusura successiva al 31 luglio 2019 è differito di 12 mesi dalla data di chiusura dell’esercizio contabile.
Niente proroga di 6 mesi, dunque, per il mandato dell’amministratore scaduto o in scadenza in questa fase emergenziale.
Ma, soprattutto, niente proroga di 6 mesi (fino al 31 dicembre 2020) per la convocazione dell’assemblea finalizzata ad approvare i rendiconti coincidenti, ad esempio, con l’anno solare, e che dunque, in un modo o nell’altro, dovranno ricevere il via libera da parte del consesso condominiale entro il tradizionale termine del 30 giugno.
Come? Difficile a dirsi.
Infatti, – nel contempo – il Decreto 33 del 16 maggio e il successivo Dpcm 17 maggio 2020, tutto hanno fatto tranne che sciogliere le riserve circa la legittimazione dello svolgimento delle assemblee condominiali in presenza. Al punto che la posizione espressa dalla maggior parte delle associazioni (ed emersa anche dal Tavolo di Concertazione dello scorso 18 maggio alla presenza di 10 rappresentanze dell’amministrazione condominiale) è ad oggi quello di sconsigliare gli amministratori circa la convocazione delle riunioni di persona.
Né, ovviamente, la politica si è premurata di farsi carico della disciplina delle assemblee condominiali da remoto, “formalmente” autorizzate da una Faq del Governo, ma soggette inevitabilmente al rischio di impugnazione, perlomeno fino a quando la loro convocazione e realizzazione non venga appositamente normata.
Se e quando mai tale ipotesi si verificherà.