[A cura di: Corrado Sforza Fogliani – presidente Centro Studi Confedilizia]
Chi acquista un immobile in un edificio condominiale può dissentire dalla decisione a suo tempo adottata dall’assemblea di promuovere una lite (o di resistere ad una domanda) ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1132 cod. civ.?
Prima di rispondere, occorre ricordare che il citato art. 1132 cod. civ. (norma inderogabile ai sensi del successivo art. 1138 cod. civ.) prevede – oggi come prima della legge di riforma 220/2012 – che, qualora l’assemblea abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere ad una domanda e un condomino dissenta da tale decisione, questi possa, con atto da notificarsi all’amministratore entro 30 giorni da quello in cui ha avuto notizia della deliberazione, separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. In tale ipotesi, il condomino dissenziente avrà diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa, mentre se l’esito della lite sarà favorevole al condominio e lo stesso dissenziente ne abbia tratto vantaggio, quest’ultimo sarà tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente.
Ciò posto, e precisato anche che il suddetto termine dei 30 giorni è ritenuto decorrere, in linea con quanto previsto dall’art. 1137 cod. civ. per le impugnazioni delle delibere assembleari, dalla data di deliberazione per coloro che hanno espresso voto sfavorevole o si sono astenuti e dalla data della comunicazione per gli assenti (cfr. R. Triola, Il condominio, Giuffré editore, 2007, 817), è evidente che, nel caso che ci occupa, l’acquirente – il quale, com’è noto, subentra nella posizione giuridica del suo dante causa – non potrà (come non potrà qualsiasi altro condomino), una volta trascorso il termine per dissentire, estraniarsi dalla lite in corso.