[A cura di: Uppi Udine]
La riforma del condominio ha riscritto, ampliato e chiarito l’originario e generico articolo 69 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile. Come si ricorderà, la questione aveva riservato non poche diatribe perché dalla sostanziale immutabilità dei millesimi si era poi manifestata una giurisprudenza oscillante, culminata con la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 18477 del 9 agosto 2010 che aveva autorevolmente aperto la strada alle modifiche a maggioranza. Ora le nuove disposizioni, recependo solo in parte la tendenza, fissano in modo chiaro le regole per la modifica dei millesimi. Ecco i punti fermi della nuova norma.
Innanzitutto il principio è che la modifica deve avvenire all’unanimità. È possibile la modifica con la maggioranza prevista dal secondo comma dell’art. 1136 del Codice Civile (maggioranza intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio) soltanto in due casi:
1) quando risulta che le tabella millesimale è conseguenza di un errore;
2) quando risulta alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino, in conseguenza del mutamento delle condizioni di una parte dell’edificio, per effetto di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari.
La riforma ha modificato anche le modalità dell’eventuale azione giudiziaria finalizzata alla modifica delle tabelle allegate al regolamento condominiale: basterà citare in giudizio il solo amministratore e non tutti i singoli condòmini personalmente come avveniva in precedenza rendendo estremamente gravosa la causa soprattutto dal punto di vista economico.
Le nuove regole trovano espressa applicazione per la rettifica o la revisione delle tabelle per la ripartizione delle spese redatte in applicazione sia dei criteri legali che convenzionali.