[A cura di: Leonardo Barella – pres. Airec]
L’Associazione italiana revisori condominiali – AIReC – è stata costituita nel maggio 2013 su iniziativa di un gruppo di professionisti (tributaristi, commercialisti, avvocati) che per passione e professione si occupano di “condominio” sotto l’aspetto giuridico-contabile. Ha sede a Milano e conta circa 50 revisori professionisti distribuiti geograficamente in Lombardia, Veneto, Piemonte e Lazio. Per potersi iscrivere all’Associazione occorre aver conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore ed aver superato con profitto un corso specifico tenuto da organizzazione formativa accreditata dall’associazione.
La figura del “revisore condominiale” è stata introdotta dalla legge 220/12. Se però, per la figura dell’amministratore condominiale, il legislatore ha previsto requisiti di onorabilità, professionalità e fissato doveri e compiti, nulla dice in merito per la figura del revisore condominiale. AIReC è stata costituita proprio per dare contenuto e forma a tale profilo.
Il revisore condominiale, ancor meglio se impegnato nell’analisi del presente, funge da garante della trasparenza, da tutela del patrimonio condominiale oltre che da strumento deflattivo del contenzioso. Attraverso la revisione è possibile far emergere e superare elementi di criticità, anche potenziale, prima che si traducano in contenzioso o in lunghe, estenuanti, dispendiose, inefficaci e inefficienti attività di analisi, ricerca e confronto.
Per rispettare le finalità sopra indicate, occorre altresì che l’attività di revisione condominiale sia condita da una preventiva analisi che valuti la realtà, il contesto, le problematiche, l’ organizzazione e le modalità di rilevazione dei fatti amministrativi, del condominio interessato. Farà seguito una verifica sul campo, effettuata anche in momenti diversi, per il periodo in osservazione, volta ad escludere la presenza di errori significativi.
Spesso si obietta che il revisore è figura che si sovrappone a quella dell’amministratore. In realtà così non è, perché l’amministratore ha il compito di eseguire le deliberazioni dell’assemblea, disciplinare l’uso delle cose comuni, la fruizione dei servizi nell’interesse comune, riscuotere i contributi e erogare le spese, compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio, eseguire gli adempimenti fiscali e curare l’anagrafe condominiale; il revisore, invece, verifica la contabilità condominiale intesa come corretto rilevamento dei fatti amministrativi, rispetto della normativa civile e fiscale ad essa correlata, adeguata e completa informazione ai condòmini della realtà condominiale espressa nei documenti che compongono il rendiconto.
Le due figure si affiancano in un rapporto dialettico: una ha il compito di agire, l’altra di verificare. Entrambe concorrono a garantire trasparenza contabile, deflazione del contenzioso e tutela del patrimonio comune nel vasto mondo del condominio.