[A cura di: Alessandro De Pasquale – docente Centro Studi Anaip – nazionale.anaip.it] Cos’è la notifica preliminare? È un adempimento previsto per i cantieri temporanei e mobili a carico del committente o del responsabile dei lavori in sostituzione del committente, i quali devono trasmettere all’Azienda Unità Sanitaria Locale ed alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare con specifiche modalità ed in determinati casi.
Nello specifico, l’art. 99 D. Lgs 81/08 determina l’obbligo di notifica in tre casi:
a) cantieri di cui all’articolo 90, comma 3;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;
c) cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini giorno.
A questo punto si rende obbligatorio determinare quali siano i cantieri “di cui all’articolo 90, comma 3” per comprendere le finalità di questo adempimento, che agli occhi dei non esperti potrebbe sembrare l’ennesima inutile e banale burocrazia.
L’articolo 90 comma 3 del D. Lgs 81 del 2008 recita “Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione”.
Dal comma 3 sopra menzionato si evince che la pluralità di imprese esecutrici, anche non contemporanea, determina l’obbligo per il committente della notifica preliminare a tutti gli organi competenti, che ripeto essere, l’Azienda Unità Sanitaria Locale e la Direzione Provinciale del Lavoro.
Il secondo caso si verifica quando in fase di progettazione non si evince la necessità d’intervento di più imprese esecutrici, ma durante l’esecuzione, per cause non prevedibili in precedenza, si rende necessario.
Il terzo caso evidenzia un fattore tempo determinato in uomini-giorno (l’entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera), infatti con questa formula si vuole determinare quanto sia grande e complesso un determinato cantiere.
Si precisa che nei casi sopra previsti è sempre obbligatorio redigere anche il “Piano di Sicurezza e Coordinamento” (PSC come previsto all’art. 100 del D. Lgs 81/08) e la nomina, da parte del committente o del responsabile dei lavori, dei coordinatori in fase di progettazione ed esecuzione.
Il legislatore ha disposto questo obbligo di notifica, a quelli che sono i principali organi ispettivi, per aumentare il controllo ed evitare incidenti sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili di una certa entità, che per le loro caratteristiche e peculiarità sono statisticamente più soggetti a fatti drammatici; per questo motivo vi è anche l’obbligo di affissione della notifica preliminare in cantiere.
Qualora l’organo di vigilanza riscontri l’inadempienza a quanto sopra menzionato, emette una sanzione a carico del committente o del responsabile dei lavori, salvo altri reati più gravi, e comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente il titolo abilitativo, la quale con atto d’ufficio, annulla l’efficacia del titolo abilitativo concesso.
I contenuti della notifica preliminare sono elencati nell’Allegato XII del D. Lgs 81/08 e sono i seguenti.
CONTENUTO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE (EX ART. 99)
Per una completa informazione corre l’obbligo di specificare che, nel caso vi sia una sola impresa esecutrice, la presenza in cantiere di lavoratori esterni all’impresa stessa che si limitano al solo conferimento o asporto di cose e materiali non è considerata un’attività che genera interferenza e pertanto non necessita di notifica preliminare eccetto quando siano superati i 200 uomini-giorno.