Lavori in quota: le precauzioni dell’amministratore di condominio
Dopo il successo del webinar gratuito “FASE 3: il condominio in sospeso”, svoltosi lo scorso 11 giugno con la partecipazione del presidente di ANACI Francesco Burrelli e di due professionisti esperti – Bruno Pelle, responsabile del Focus Group Prevenzione Incendi dell’Ordine Architetti di Torino e Fabrizio Mario Vinardi, Ingegnere Forense e Segretario dell’Ordine Ingegneri della provincia di Torino -, alla redazione di Italia Casa sono pervenuti numerosi quesiti e richieste di approfondimento da parte di svariati amministratori condominiali.
Tra quelli di interesse generale e per i quali è possibile fornire un parere preliminare attraverso la nostra pubblicazione, ne abbiamo selezionato uno, che riportiamo di seguito.
Il quesito
D. “Amministro uno stabile con copertura a falde e altezza di circa m. 11, che necessita nel breve di manutenzione all’antenna condominiale centralizzata.
Sono preoccupato per il pericolo (o dovrei dire rischio?) di caduta dall’alto: è installata una linea vita certificata, che ogni anno faccio verificare con ispezione periodica da personale tecnico accreditato, come da elaborato tecnico del costruttore della linea vita.
Nonostante il mio consiglio all’assemblea di nominare (e pagare) un tecnico come responsabile dei lavori [NdR: il committente può nominare, ai sensi della normativa vigente, un “responsabile dei lavori” ossia una figura professionale che – limitatamente agli aspetti di sicurezza – si sostituisce al committente stesso, che quindi non sarà chiamato a rispondere in caso di infortunio o altri problemi legati alla sicurezza], ovviamente il condominio non ha manifestato interesse a pagare per una figura che non è obbligatoria per legge. Pertanto il committente sarà il condominio, di cui l’amministratore è il legale rappresentante.
In questo modo, l’amministratore è investito di notevoli responsabilità, quindi vi chiedo: quali sono i passi che dovrò affrontare e risolvere per tutelarmi e cautelarmi, dato che temo di rispondere sia per culpa in eligendo sia in vigilando, tenuto conto che si incaricherà una sola impresa e i lavori verranno esauriti nel giro di 1, massimo 2 giorni dall’inizio del cantiere?”.
Risponde: Fabrizio Mario Vinardi, Ingegnere Forense e Segretario dell’Ordine Ingegneri di Torino
Il parere tecnico
R. Precisiamo anzitutto, con riferimento al caso specifico dei lavori di manutenzioni in condominio, che il committente dei lavori (quindi il condominio, rappresentato dall’amministratore) è passibile penalmente di due comportamenti colposi (quindi legati non alla volontà, che rappresenta il ben più grave profilo del dolo, ma a imperizia, imprudenza, negligenza o, ancora, inosservanza di leggi e regolamenti):
- culpa in eligendo: il committente è tenuto a verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa cui vengono affidati i lavori. Se dalla errata scelta deriva, ad esempio, un infortunio sul lavoro, il committente può essere chiamato a rispondere dell’infortunio stesso, tanto in sede penale, quanto civile;
- culpa in vigilando: si realizza quando il committente, pur avendo magari scelto un’impresa idonea (e quindi non sussiste culpa in eligendo), tuttavia non si preoccupa di eseguire un opportuno controllo (“vigilanza”) per assicurarsi che le norme di sicurezza e tutela dei lavoratori vengano osservate.
Tornando alla richiesta, il nostro amministratore dovrà:
- verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa (o lavoratore autonomo) in base agli artt. 15-26 e all’Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 smi e raccogliere la documentazione prevista.
Sul punto, occorre considerare che l’idoneità tecnico-professionale è anche definita come “possesso di capacità organizzative, disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare”.
Pertanto occorre effettuare una valutazione più ampia, verificando se l’impresa possiede effettivamente le caratteristiche idonee per lo svolgimento dello specifico lavoro appaltato, con particolare riferimento a uomini, mezzi d’opera, attrezzature e “know-how”, eventualmente facendo riferimento al curriculum professionale dei lavori eseguiti;
- assicurarsi che l’impresa abbia predisposto il POS – Piano Operativo di Sicurezza (documento obbligatorio che tutte le aziende devono produrre prima di iniziare i lavori in un cantiere), la cui verifica a rigore spetta al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori (CSE), se la tipologia di cantiere ne richiede la nomina (presenza in cantiere, anche non contemporanea, di più imprese).
Vale la pena precisare che, qualora i lavori non possano essere svolti in trattenuta (ossia con modalità che prevede l’utilizzo di un cordino fisso, o regolabile, la cui lunghezza comunque non consenta all’operatore di cadere nel vuoto), bensì in modalità di arresto caduta, occorre ulteriormente verificare con attenzione che all’interno del documento siano dettagliate le modalità di recupero in caso di emergenza.
Infatti, dovranno essere valutati i rischi derivanti dalla “sospensione inerte”, le modalità di recupero e di soccorso (per la gestione di quest’ultima fase, la formazione del lavoratore-soccorritore è fondamentale, perché solo un intervento rapido ed efficace evita l’insorgenza della c.d. “sindrome da sospensione inerte” o “sindrome da imbracatura”, che, nel caso il lavoratore perda conoscenza, può portare al decesso per ischemia cerebrale nel volgere di pochi minuti);
- verificare gli attestati di partecipazione agli specifici corsi per l’utilizzo DPI di III categoria contro le cadute dall’alto (la cui validità è di 5 anni).
Qualora l’accesso alla copertura sia possibile esclusivamente tramite PLE – Piattaforme di Lavoro Elevabili (comunemente dette “cestello”), occorre che la PLE sia manovrata da operatore in possesso della obbligatoria abilitazione (il c.d. “patentino”) e ricordare che lo sbarco in quota dalla PLE è consentito solo ed esclusivamente per le attrezzature per le quali sia esplicitamente previsto dal costruttore;
- prima dell’ingresso in cantiere, l’utilizzatore della linea vita dovrà firmare il c.d. “libretto della linea vita”, che documenta gli accessi alla copertura;
- sembra superfluo, ma redigere un valido contratto d’appalto è altrettanto fondamentale, anche per eventuali contestazioni sulla tipologia dei lavori e sulla vexata quaestio degli extra-costi per lavori fuori capitolato;
- ove possibile, una valutazione in situ sull’effettiva competenza delle maestranze è buona prassi; se le persone appaiono poco esperte nel muoversi sulla copertura, è buona norma sospendere i lavori. Nonostante l’esibizione del registro infortuni non sia più obbligatoria, sarà possibile chiederne copia all’impresa esecutrice per accertare – già prima dell’inizio dei lavori – l’effettiva organizzazione, sorveglianza e professionalità dei preposti, ossia di quei lavoratori cui spetta il compito di sovrintendere e vigilare sulle operazioni di altri lavoratori, normalmente identificati come capi-squadra nei cantieri e capi-officina o capi-turno nell’industria manifatturiera.
- Last but not least, affidarsi al parere di un professionista esperto è il miglior consiglio da dare ai privati, agli amministratori condominiali e alle aziende, soprattutto in casi delicati come quello qui esaminato e, naturalmente, nominare un responsabile dei lavori.
Si ringrazia l’ing. Alberto Lauria, Consigliere referente della Commissione Sicurezza Cantieri dell’Ordine Ingegneri di Torino per il contributo.