[A cura di: Alessandro De Pasquale, vicepres. nazionale vicario Anaip – anaip.it] L’INAIL rileva, alla data del 15 maggio 2020, un aumento di circa seimila infezioni Covid-19 rispetto al monitoraggio precedente. I casi mortali sono 171 (+42) e circa la metà riguarda il personale sanitario e socio-assistenziale.
Sono 43.399 i contagi da nuovo Coronavirus di origine professionale denunciati all’INAIL tra la fine di febbraio e il 15 maggio.
I numeri indicano un aumento di circa seimila denunce di sinistro in più rispetto alle 37.352 della rilevazione del 4 maggio. Secondo i dati, le categorie più colpite sono:
Viene confermato nel Nord Italia l’aumento del trend di contagi con oltre la metà delle denunce complessive di sinistro (55,2%) e il 57,9% dei casi mortali.
La Lombardia, maglia nera di contagi e decessi, resta la regione d’Italia più colpita dal terribile virus.
Rispetto alle attività produttive, il settore della Sanità e assistenza sociale, che comprende ospedali, case di cura e case di riposo, registra il 72,8% delle denunce (e il 32,3% dei casi mortali), seguito con il 9,2% dall’amministrazione pubblica, con le attività degli organi legislativi ed esecutivi centrali e locali.
INAIL ha chiarito il principio per cui l’infortunio sul lavoro per Covid-19 non è collegato alla responsabilità penale e civile del datore di lavoro.
Come è stato già chiarito in altri articoli precedenti, il datore di lavoro nel condominio è l’amministratore che, in caso di contagio da Covid-19 di un lavoratore nel condominio, risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa.
Chiarisce l’INAIL: “In riferimento al dibattito in corso sui profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro per le infezioni da Covid-19 dei lavoratori per motivi professionali, è utile precisare che dal riconoscimento come infortunio sul lavoro non discende automaticamente l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro.
Sono diversi i presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail per la tutela relativa agli infortuni sul lavoro e quelli per il riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro che non abbia rispettato le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Queste responsabilità devono essere rigorosamente accertate, attraverso la prova del dolo o della colpa del datore di lavoro, con criteri totalmente diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative Inail.
Pertanto, il riconoscimento dell’infortunio da parte dell’Istituto non assume alcun rilievo per sostenere l’accusa in sede penale, considerata la vigenza in tale ambito del principio di presunzione di innocenza nonché dell’onere della prova a carico del pubblico ministero. E neanche in sede civile il riconoscimento della tutela infortunistica rileva ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario l’accertamento della colpa di quest’ultimo per aver causato l’evento dannoso.
Al riguardo, si deve ritenere che la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all’andamento epidemiologico, rendano peraltro estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro”.
Cosa deve fare l’Amministratore di condominio per non incorrere in dolo o nella colpa del datore di lavoro?
La risposta è semplice, prendere tutte le precauzioni ed istituire le procedure atte a ridurre, il più possibile, la possibilità che si verifichi il contagio dei lavoratori e fornire a tutti idonei DPI in base alle mansioni.