[A cura di: Antonietta Strada, mediatore civile] La mediazione civile e commerciale è strumento di risoluzione delle controversie alternativo rispetto al giudizio ordinario. Il mediatore, che come il giudice è terzo imparziale, assiste le parti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
Le parti sono estremamente libere, perché anche quando la mediazione è obbligatoria ed esse debbano quindi presentarsi al primo incontro informativo, possono porre termine alla procedura senza accordo al termine di quest’ultimo ed in qualsiasi altro successivo momento.
Peraltro, il rischio di una sentenza sfavorevole è inesistente perché il mediatore non impone mai soluzioni: l’esito della procedura è deciso esclusivamente dalle parti in base ai propri interessi, anche con accordi “creativi” che considerino eventualmente altre situazioni intercorrenti fra le parti stesse, purché rispettosi della normativa e dell’ordine pubblico.
Il giudizio ordinario invece si conclude necessariamente con una sentenza decisa dal giudice, che è estraneo alla lite e che non può tener conto degli interessi delle parti ma deve attenersi a quanto la legge prevede come conseguenza di una determinata fattispecie astratta coincidente col caso concreto.
Tutto ciò è favorito dall’informalità della procedura di mediazione che, a differenza del processo ordinario, può essere adattata dal mediatore per andare incontro alle parti. Il tutto rende la mediazione efficace: quando le parti accettano di dare avvio alla mediazione procedendo oltre il primo incontro informativo, la percentuale di successo è del 43% (dato tratto dalle statistiche ministeriali del I trimestre 2019).
Il ruolo attivo dei partecipanti in dialogo nella ricerca dell’accordo, inoltre, permette spesso il mantenersi delle relazioni personali, che inizialmente risultavano compromesse, anche una volta terminata la mediazione (si pensi a quelle intercorrenti fra condomini o fra condomini e amministratore). Cosa, questa, difficilmente osservabile in seguito a una sentenza, che sovente inasprisce i rapporti.
Altra peculiarità della mediazione sta nel fatto che, sempre che la parte interessata non dia diversa autorizzazione, tutte le parti, il mediatore, i tirocinanti, il personale dell’Organismo e tutti coloro che a vario titolo vi partecipino sono tenuti alla riservatezza, anche in un futuro giudizio. Il mediatore è altresì tenuto a non rivelare ad una parte ciò che l’atra gli espone in uno degli incontri separati, a meno che quest’ultima non lo autorizzi espressamente a farlo.
Infine, l’accordo raggiunto in mediazione e sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati oppure omologato dal competente Tribunale ha il medesimo valore di una sentenza perché costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna o rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare o non fare e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Nel caso, quindi, la controparte non rispetti l’accordo, è possibile attivare immediatamente la procedura esecutiva.
Il monitoraggio trimestrale della giustizia civile effettuato dal Ministero della Giustizia riporta, con una tabella relativa alle pendenze, il totale nazionale degli affari civili aperti a fine periodo per tutti gli Uffici e per tutte le materie con l’esclusione dell’attività del Giudice tutelare, degli Accertamenti Tecnici Preventivi in tema di previdenza e delle verbalizzazioni di dichiarazioni giurate: se il totale nazionale delle pendenze finali nel 2003 era 9.194.960, nel 2018 è sceso a 6.886.210 e nel i trimestre 2019 si è ridotto a 6.817.058. Le pendenze della giustizia sono dunque in diminuzione, seppur lentamente.
Analizzando l’andamento di un sottoinsieme di procedimenti pendenti costituito dagli arretrati, affari civili che alla data di riferimento non sono stati risolti entro i termini previsti dalla legge (tre anni per i procedimenti in primo grado, due anni per i procedimenti in appello, un anno per i procedimenti in Cassazione) e che per tale motivo possono determinare una condanna dello Stato per ritardata amministrazione della giustizia, emerge che:
Dall’EU Justice Scoreboard della Commissione Europea, la valutazione annuale dell’efficienza del sistema giudiziario degli Stati Membri, risulta che in Italia le cause civili si concludono in circa 500 giorni in primo grado, più di 800 in secondo grado e in più di 1200 in Corte di Cassazione. La commissaria europea alla giustizia Vera Jourova ha commentato lo Scoreboard osservando che in Italia ci sono miglioramenti, ma che sono lenti e che dovrebbero essere di più: sebbene il numero delle cause pendenti stia calando molto, rimane il più alto dell’Ue.
Tornando al monitoraggio effettuato dal Ministero italiano, l’andamento delle iscrizioni di mediazioni aggiornato al 30 giugno 2019 risulta andare assestandosi dal 2017, dopo il saliscendi dei primi anni dovuto a un’obbligatorietà inizialmente altalenante dell’istituto, seguito da un picco tra il 2014 e il 2016.
A fine 2019, se durante il secondo semestre le cose saranno andate come nel primo, e cioè con 76.892 procedimenti in totale, di cui:
le iscrizioni annuali saranno all’incirca come quelle del 2018 (151.923), se non di poco superiori.
Sicuramente a fine periodo risultano pendenti anche molte mediazioni, ma occorre a mio avviso leggere il dato con occhi attenti, infatti la pendenza ha un significato profondamente diverso, in un certo senso addirittura opposto, a seconda che si consideri il giudizio ordinario oppure la mediazione civile: mentre nel primo caso è di molto maggiore durata ed è causata dal sistema per molteplici ragioni e si ripercuote negativamente sul cittadino, in mediazione è dovuta alla richiesta di ulteriori incontri voluti concordemente da tutte le parti, allorquando esse trovino nella mediazione la chiave di volta per raggiungere un accordo davvero equilibrato e soddisfacente.
Nel caso del condominio, i rinvii sono chiesti dagli amministratori perché hanno bisogno di ottenere l’autorizzazione alla negoziazione e all’accordo.
Non fosse per tali richieste, il mediatore dovrebbe chiudere la mediazione tassativamente entro 3 mesi. La procedura di mediazione, quindi, è di per sé celere e molto spesso si risolve in uno o tre incontri ravvicinati nel tempo.
Con riferimento ai costi, nel giudizio ordinario, occorre preventivare il costo del contributo unificato e della tassa di registro della sentenza. Per il compenso dei legali esistono parametri ministeriali, negoziabili tra difensore e assistito. Potrebbero aggiungersi consulenze e perizie, che spesso è possibile evitare in mediazione. Vi è poi il rischio della compensazione delle spese o addirittura, nel caso di soccombenza, del rimborso dei costi sostenuti dalla controparte vittoriosa.
Ciò che rende costosa una causa sono sia i tempi lunghi e incerti della giustizia ordinaria, sia l’impugnazione della sentenza in caso di soccombenza.
In mediazione le spese del procedimento sono indicate dall’allegato A e dall’art. 16 D.M. 180/2010 e non c’è rischio di soccombenza, quindi non c’è rischio di sostenere anche le spese della controparte. Al legale andrà corrisposto un compenso, anche in questo caso negoziabile rispetto ai parametri ministeriali. L’assistenza del legale è obbligatoria quando la mediazione è obbligatoria ed è invece consigliata negli altri casi.
Inoltre, la mediazione offre interessanti vantaggi fiscali: tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Inoltre, il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente. Infine, alle parti è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta all’Organismo, fino a 500 euro. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà.