[A cura di: Corrado Sforza Fogliani – pres. Centro studi Confedilizia]
L’articolo 71-quater delle Disposizioni di attuazione del Codice civile, introdotto dalla legge di riforma dell’istituto condominiale, disciplina il procedimento di mediazione per le controversie in materia di condominio. Secondo lo stesso, se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di legittimazione a costituirsi in favore dell’amministratore, è possibile ottenere, previa specifica istanza in tal senso, «idonea proroga» della data di prima comparizione.
Una previsione, questa, dettata presumibilmente in considerazione delle difficoltà che possono sorgere in condominio per arrivare ad una decisione sul punto, ma che, all’evidenza, rischia di allungare i tempi della procedura. Nell’ipotesi in cui la mediazione prosegua e un accordo sia raggiunto, il mediatore formerà processo verbale al quale allegherà il testo dell’accordo medesimo (che, ove sottoscritto anche dagli avvocati delle parti, costituirà «titolo esecutivo» per una serie di procedure come, ad esempio, l’espropriazione forzata).
In caso, invece, non si arrivi ad alcun accordo, allora il mediatore potrà formulare una proposta di conciliazione (facoltà che diventa un obbligo se le parti gliene faranno concorde richiesta). A questo punto, le parti, entro 7 giorni, dovranno comunicare, per iscritto, la loro accettazione o meno. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si darà per rifiutata.
Anche con riferimento a questo aspetto della procedura di mediazione va tenuto in considerazione, tuttavia, quanto previsto dall’articolo di legge già citato e in particolare, dai suoi quinto e sesto comma e cioè che la proposta di mediazione (indipendentemente dal fatto che provenga – deve ritenersi – dalla controparte o dal mediatore) deve essere approvata dall’assemblea con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma del Codice civile.
Il termine di sette giorni, fissato in linea generale per accettare o meno la proposta di mediazione formulata dal mediatore, può essere derogato dallo stesso mediatore in relazione alla «necessità per l’amministratore di munirsi della delibera assembleare».