[A cura di: Corrado Sforza Fogliani – pres. centro studi Confedilizia]
In caso sorga una controversia in ambito condominiale qual è il giudice competente a conoscere della questione?
Dell’argomento si è interessata tanto la giurisprudenza quanto la dottrina. La conclusione è, in sostanza, che ogni azione condominiale deve proporsi dinanzi al Tribunale, salvo il caso si tratti delle controversie menzionate nell’art. 7, terzo comma, n. 2, c.p.c. – a mente del quale il giudice di pace è competente, “qualunque ne sia il valore”, per le cause relative “alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case” – nonché di quelle, sempre demandate sulla base del citato art. 7 c.p.c. al giudice di pace, non superiori a 5mila euro. In quest’ultimo caso tuttavia – è stato precisato – a condizione che il diritto di proprietà non sia stato oggetto di una esplicita richiesta di accertamento da parte di una delle parti (cfr. Cass. Sez. Un. ord. n. 21582 del 19.10.2011).
Giudici ed interpreti hanno anche avuto modo di chiarire che rientrano nell’ambito della “misura” d’uso dei servizi condominiali le cause riguardanti le riduzioni o le limitazioni quantitative del diritto dei singoli condòmini, mentre sono riconducibili alle “modalità” d’uso quelle concernenti i limiti qualitativi di esercizio delle facoltà contenute nel diritto di comunione. Esulano, invece, da queste due ipotesi, le controversie aventi ad oggetto il diritto stesso del condomino ad un determinato uso della cosa comune (cfr., ex multis, Cass. sent. n. 17660 del 2.9.04, e Cass. sent. n. 7547 del 31.3.11).
Sulla base dei suddetti principi sono state, così, ritenute rientrare nella competenza del giudice di pace le liti relative, ad esempio, alla misura del godimento del servizio comune di riscaldamento (cfr., ancora, Cass. sent. n. 17660/04) oppure al diritto di installare su parti comuni cavi elettrici od antenne tv (cfr. Cass. sent. n. 14527 del 19.11.01) o, ancora, in tema di adozione dell’uso della chiave per l’utilizzo dell’ascensore (cfr. Cass. sent. n. 4256 del 24.2.06).