[A cura di: avv. Paolo Ribero] L’art. 1129 comma 14 c.c. dispone che: “l’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta”.
Nonostante la chiara enunciazione della norma suddetta, i Tribunali di merito hanno formulato discordanti interpretazioni riguardo ai termini ed alle modalità di presentazione da parte dell’amministratore – nuovo o riconfermato – del preventivo relativo al proprio incarico.
Partendo da un’identica fattispecie di impugnativa di delibera assembleare per mancata o non chiara presentazione del preventivo da parte dell’amministratore nominato o riconfermato, si segnalano tre diverse pronunce rispettivamente emesse dai Tribunali di Palermo, Milano e Massa Carrara.
Il Tribunale di Palermo con sentenza del 9 febbraio 2018 ha respinto l’impugnativa proposta per mancata allegazione del preventivo da parte dell’amministratore nominato, sulla base di una letterale interpretazione dell’art. 1129 comma quattordici c.c.. Afferma il Tribunale che dalla suddetta norma “si evince che l’ammontare del compenso richiesto dall’amministratore non deve necessariamente essere indicato nella delibera. Infatti, per espressa disposizione di legge, esso può essere precisato dall’amministratore all’atto di accettazione della nomina, atto che può, logicamente, intervenire in un momento anche successivo alla delibera stessa. Non è, pertanto, nulla né annullabile la delibera assembleare di nomina dell’amministratore, che non riporti gli elementi di cui all’art. 1129, comma 14 c.c. […]. Ciò che rileva è che la comunicazione del preventivo non è un elemento costitutivo della delibera, ma un semplice adempimento dell’amministratore, che può avvenire anche in un momento differente, anteriore, coevo o successivo all’adozione della delibera stessa”.
In pratica, il Tribunale di Palermo distingue due momenti: uno quello della nomina l’altro quello dell’accettazione. Si può però rilevare, seguendo questo ragionamento, che al momento della votazione della nomina i condòmini non sarebbero a conoscenza di un elemento (il compenso richiesto) che potrebbe essere influente nella decisione da adottare.
Di tenore totalmente opposto è la decisione del Tribunale di Milano (n. 4296 del 2016) sempre in merito ad impugnativa con cui si è chiesto l’accertamento della nullità della delibera di nomina dell’amministratore priva della specifica relativa al compenso della persona indicata.
Il Tribunale di Milano ha accolto la domanda stabilendo che la disposizione di cui all’art. 1129 comma 14 c.c. “mira a garantire la massima trasparenza ai condòmini rendendoli edotti, al conferimento del mandato, delle voci di cui si compone l’emolumento dell’organo gestorio”.
Da ultimo si segnala la decisione del 6 novembre 2017 del Tribunale di Massa, chiamato a decidere su un’impugnazione ove, rispetto alle precedenti citate, era stato allegato all’atto di nomina un preventivo ma con un’indicazione di una somma complessiva. Il Giudice toscano, ha accolto l’impugnazione richiamando anch’esso (come il Giudice di Palermo ma con conclusioni opposte) il testo letterale dell’art. 1129 comma 14 c.c. soffermandosi sull’inciso – deve specificare analiticamente – sostenendo che nel verbale di assemblea impugnata non vi era alcuna determinazione circa il compenso dell’amministratore. Il fatto che fra le voci di spesa fosse genericamente indicata una somma complessiva, per nulla dettagliata, appariva del tutto irrilevante. Secondo il Giudice, nella fattispecie sottoposta al suo esame, non è stata soddisfatta quella esigenza di chiarezza documentale, trasparenza e formalità richiesti dal meccanismo di nomina ed accettazione individuati dalla normativa.
Si tratta quindi di tre decisioni che pur avendo tutte un fondamento logico-normativo giungono a conclusioni differenti. Pertanto, al fine di evitare contestazioni nell’operato è consigliabile aderire all’interpretazione più rigorosa che prevede l’allegazione di un preventivo dettagliato sia all’atto della nomina che della riconferma.
È opportuno però precisare che, anche in presenza di un preventivo deliberato e dettagliato, l’assemblea ha sempre il potere di riconoscere un compenso extra al fine di remunerare un’attività straordinaria, non ravvisando sufficiente il compenso forfettario in precedenza accordato (sul punto Cassazione, Civile II sezione 2 marzo 2018 n. 5014).