La Macro Area Nord-Est di Anaci ha organizzato lo scorso 6 marzo un seminario dal titolo “Responsabilità degli amministratori di condominio in materia di antincendio”, alla presenza di relatori quali l’ingegner Fabio Dattilo, direttore interregionale Vigili del Fuoco (Padova); l’ingegner Antonio Del Gallo, del Comando Vigili del Fuoco di Padova; l’architetto Mauro Luongo, del Comando di Padova; l’ingegner Paolo Borsetti, del Comando di Trento; l’ingegner Tolomeo Litterio, direttore interregionale Vigili del Fuoco (Bologna); il dottor Francesco Tonon, Sostituto Procuratore della Repubblica; l’avvocato Paolo Alvigini, direttore centro studi Veneto di Anaci.
LE RESPONSABILITÀ
Particolare interesse ha suscitato il tema delle responsabilità in un nuovo quadro normativo di semplificazione degli oneri amministrativi e regolatori in materia di prevenzioni incendi. Il Corpo dei Vigili del Fuoco ha in questi ultimi anni, infatti, aggiornato i procedimenti di prevenzione incendi o la proporzionalità dell’azione amministrativa attraverso la graduazione delle attività assoggettate ai controlli e la segnalazione certificata di inizio attività (Scia). Più di recente, è forte l’azione di semplificazione degli oneri amministrativi attraverso l’adozione di regole tecniche più semplici, flessibili, proporzionate al tipo di rischio ed in linea con gli standard europei.
Alla luce di queste semplificazioni appaiono meglio delineati ruoli e responsabilità dei soggetti che partecipano ai fini antincendio, in una attività condominiale. L’amministratore di condominio riveste, con diverse sfumature, il ruolo di “legale rappresentante” dell’attività – tema ampiamente sviluppato dal dottor Tonon – e laddove abbia posto all’ordine del giorno dell’assemblea l’argomento relativo alla messa a norma dell’impianto antincendio del fabbricato, ha adempiuto a quanto era nelle sue attribuzioni e non può quindi essere ritenuto responsabile penalmente di eventuali fatti che, in assenza dell’esecuzione delle opere necessarie, si fossero verificati.
L’AMMINISTRAZIONE
L’avvocato Paolo Alvigini ha precisato che il ruolo dell’amministratore – posto a mezzo tra la necessità di far rispettare i precetti normativi e garantire quindi la sicurezza delle persone e delle cose, e i condòmini che sono i detentori del potere decisionale di spesa – si palesa come particolarmente delicato, non disponendo egli di poteri autonomi. Ciò vale ancor più ove si consideri che non appare semplice adottare una delibera di ripartizione delle spese di messa a norma dell’impianto antincendio (e si tratta sempre di somme importanti) che soddisfi tutti i condòmini e sia in conformità ai criteri di legge in argomento (in tal senso si deve rilevare che la giurisprudenza è oscillante).
Il professionista consulente assume il ruolo di certificatore tecnico in forma sussidiaria rispetto al ruolo di autorità di controllo che viene lasciato in toto al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con azioni proporzionali alla pericolosità delle attività soggette. Ovviamente le attività di maggior interesse per gli amministratori condominiali risultano essere gli edifici di civile abitazione, quelli destinati ad uffici ed attività produttive quali negozi, centri commerciali ed autorimesse ed annessi impianti di riscaldamento.
NORME TECNICHE
Dai relatori è emerso l’auspicio della revisione delle norme tecniche, al fine di garantire chiarezza per coloro che devono effettuare le certificazioni necessarie alla compilazione della Scia. Infine non è trascurabile il ruolo che assumono i condòmini nel condurre secondo le regole condominiali una attività improntata a non alterare le condizioni di sicurezza strutturali, a concorrere alle azioni di mantenimento dei presidi di sicurezza antincendio e a segnalare eventuali anomalie.
I relatori hanno proceduto inoltre a rispondere a precisi quesiti formulati dagli amministratori di condominio in tema di edifici di grande altezza, di edifici ad uso promiscuo, toccando anche gli aspetti relativi al tanto vagheggiato “libretto” della sicurezza del condominio.
Sono stati inoltre illustrati dall’ingegner Del Gallo una serie di dati statistici circa la regolarità ai fini antincendio delle attività soggette che mostrano larghi margini di miglioramento. L’ingegner Bosetti ha effettuato un excursus sugli impianti di produzione del calore soffermandosi anche sulle nuove discipline di derivazione europea.
Le argomentazioni sul tema specifico della sicurezza antincendio nei condomini si sono articolate su due opposte tesi:
1) responsabilità penale dell’amministratore cui non sono stati forniti i mezzi economici per adeguare l’autorimessa alle norme antincendio;
2) responsabilità penale di tutti i condòmini, proprietari dei singoli posti auto, che in assemblea non hanno approvato e autorizzato i lavori di adeguamento dell’autorimessa.
Gli addetti ai lavori, pur capendo che è più facile colpire un solo soggetto, che una moltitudine, auspicano che anche per tale problematica il Ministero faccia chiarezza evitando di fomentare inutili diatribe legali che comportano solo dispendio di energie economiche e umane.