[A cura di: arch. Bruno Pelle, libero professionista, coordinatore del Focus Group Prevenzione Incendi dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino. Con il contributo di: arch. Alika Carelli, Focus Group Prevenzione Incendi dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino]
L’emergenza Coronavirus, sicuramente ha fornito ampie possibilità di riflessione da parte di utenti e professionisti sulle necessità minime dell’abitare all’interno delle grandi città, in particolare nei condomini più affollati dove la necessità di rispettare la distanza fisica in spazi piccoli e confinati ha accentuato le distanze sociali che possono essere normalmente attenuate dalla fruizione degli spazi pubblici, questi ultimi interdetti completamente nei giorni del lockdown alla popolazione.
È nata spontaneamente quindi una rilettura dei luoghi dell’abitare, con parametri prima sottostimati della distribuzione e della dimensione degli spazi, che invece hanno conseguenze importanti dal visto sociale e psicologico, e di cui si dovrà tenere conto quando terminerà la pandemia, progettando con standard più qualitativi che quantitativi, anche gli spazi comuni.
Spazi comuni che nei condomini sono in parte anche gli spazi dell’esodo, oggetto della gestione della sicurezza antincendio (GSA) introdotta ad ampio raggio negli edifici di civile abitazione con il D.M. 25/01/2019 “Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n.246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione”, per i quali l’attuazione degli adempimenti tecnico gestionali doveva essere compiuta per il primo step di scadenza entro la data del 6 maggio 2020.
Durante il periodo della pandemia molti tecnici esperti di settore si sono espressi in relazione alle modifiche in ambito della sicurezza dei cantieri e dei luoghi di lavoro in genere. Invece sulla prevenzione incendi in senso stretto – disciplina specialistica complessa ma al tempo stesso politecnica che tiene conto di fenomeni fisici, architettonici e anche sociologici e psichici, molto ben trattati e differenziati nel codice di prevenzione incendi (D.M.3 agosto 2015 e s.m.i.) – non sono state elaborate ‘a caldo’, allo stato attuale, ulteriori misure di sicurezza ai contenuti strutturali delle regole tecniche in materia antincendi, in quanto le misure di prevenzione al contagio sono delegate alle modalità di natura gestionale delle attività.
Inoltre, nella maggior parte dei luoghi, diminuendo le densità di affollamento paradossalmente si potrebbero agevolare i sistemi di esodo. Particolare attenzione però bisognerà prestare, ad esempio in presenza di luoghi statici sicuri e punti di raccolta dal punto di vista della misura del distanziamento metrico tra le persone: potrebbe essere quindi necessario adeguare la GSA alle esigenze accentuate dall’emergenza in essere.
È recentemente entrata in vigore dal 30 aprile 2020 con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 24 aprile 2020 n.27 (conversione in Legge, con modificazioni del Decreto – Legge 17 Marzo 2020, n.18) recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID -19.
In particolare, all’art.103 il comma 2 recita: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate d’inizio attività, alle segnalazioni e alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza… omissis”.
Ovvero per ciò che riguarda le procedure e gli adempimenti di natura amministrativa in materia di prevenzione incendi, tutte le scadenze comprese tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
In particolare, il differimento si applica alle scadenze richiamate dal D.L. 17 marzo 2020 n.18 e si estende anche alle attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all’art. 5 del D.P.R.151/2011 ed ai procedimenti previsti dal D.Lgs 105/2015 (Attività a rischio d’incidente rilevante), alle omologazioni dei prodotti antincendio, nonché ai termini fissati dal D.M. 5 agosto 2011 per il mantenimento dell’iscrizione dei professionisti antincendio negli elenchi ministeriali.
Ne consegue che per quel che riguarda i condomini con altezza antincendio superiore a 12metri deve essere comunque attuata la gestione della sicurezza antincendio, in quanto il già citato art.103, comma 2 del Decreto Legge 17 marzo 2018, n.18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n.27, è riferibile ai soli procedimenti amministrativi mentre le scadenze definite dal decreto del 25 gennaio 2019 per gli edifici di civile abitazione esistenti, sono adempimenti puramente tecnico gestionali finalizzati all’esercizio dell’attività in sicurezza sia in fase ordinaria che in fase di emergenza.
Inoltre, è opportuno precisare che le misure da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del D.M. 25 gennaio 2019, siano prettamente di natura gestionale quali, a titolo di esempio:
Detto ciò, il D.M. 25 gennaio 2019, all’art. 3 comma 2, prevede per gli edifici esistenti con altezza antincendio superiore a 24 m., che l’avvenuto adempimento degli adeguamenti previsti (1 anno per le misure gestionali e 2 anni per le misure tecnico impiantistiche) debba essere comunicato al Comando dei Vigili del Fuoco di competenza solamente all’atto della presentazione dell’attestazione del rinnovo periodico di conformità antincendio, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 151/2011.
A tale riguardo, nelle previsioni all’art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza), comma 2 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 (meglio conosciuto come decreto “Cura Italia”) come modificato dalla legge di conversione n.27 del 24 aprile 2020, sono ricomprese, in particolare proprio le istanze di attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all’art. 5 del D.P.R. 151/2011.
Pertanto, è necessario per i condomini, attuare comunque la GSA (adempimento regola tecnica), mentre la comunicazione dell’avvenuto adempimento ai comandi VVF tramite istanza di rinnovo periodico è oggetto di proroga (procedimento amministrativo).
La gestione della sicurezza antincendio, ricordiamo, si attua in base a 4 livelli di prestazione differenziati in base all’altezza antincendio del condominio, con crescenti parametri da rispettare da parte del responsabile della gestione della sicurezza antincendio (GSA) normalmente l’amministratore del condominio stesso.
Sarà poi interessante il confronto con la regola tecnica verticale di prevenzione incendi applicativa al “codice” D.M. 03/08/2015 “norme tecniche di prevenzione incendi”, relativa agli edifici civili (V.10) in via di prossima approvazione che andrà ad affiancare nella scelta della metodologia di progettazione in un primo tempo il D.M. 16 maggio 1987 n.246 e s.m.i. e che conterrà importanti novità dal punto di vista gestionale.
E’ opportuno ricordare che la nuova metodologia di progettazione semi-prestazionale, basata sul “codice” D.M. 03/08/2015 “norme tecniche di prevenzione incendi” aggiornato con i D.M. 12 aprile 2019 e D.M. 18 ottobre 2019, costituisce una rivoluzionaria e grande apertura nella materia, veicolando la progettazione oltre i confini dei rigidi schemi prescrittivi delle regole tecniche canoniche, dotando i professionisti di uno strumento unico, forse un po’ più complesso ma molto più flessibile e aderente alla realtà soggettive delle attività, con la possibilità di adottare soluzioni sia conformi che alternative ma personalizzate sulla realtà soggettiva degli edifici, con la facoltà in ultima analisi di poter ricorrere alla Fire Safety Engineering (FSE), strumento principe per la progettazione prestazionale, più complicata e con un maggiore grado di responsabilità per il professionista ma spesso più conveniente in termini di costi economici delle opere di adeguamento a vantaggio dei titolari delle attività.
Si rammenta infine che è ormai entrato a pieno regime il Decreto 8 novembre 2019 relativo alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle centrali termiche alimentate a gas di potenzialità superiore a 35kW, che contiene interessanti novità relative alle definizioni (ad esempio le tipologie di disimpegno, o il concetto di piano interrato /seminterrato rispetto al piano di riferimento) che armonizza e uniforma l’attività rispetto alle modifiche e integrazioni avvenute nel tempo, e al contempo usando un linguaggio coerente alla nuova metodologia in materia di progettazione antincendio.
L’ambito relativo al mondo della prevenzione incendi, è in continuo divenire, sia con l’introduzione del codice “D.M. 03/08/2015”, sia grazie al costante aggiornamento normativo al passo con l’evoluzione delle attività e della società.
La disciplina diviene sempre di più, parte integrante della progettazione architettonica e dell’ingegneria, che se attuata già dall’inizio dell’iter progettuale e del processo creativo, può veicolare indubbi vantaggi dal punto di vista architettonico, e soprattutto della sicurezza, che se valutata a priori come uno dei parametri primari, al pari delle strutture e della riqualificazione energetica ad esempio, porta a notevoli vantaggi anche dal punto di vista economico, evitando costosi interventi a posteriori e rafforzando i parametri di sicurezza, obiettivo comune per progettisti, utenti , gestori e soccorritori.