[A cura di: avv. Valerio Antonio Orlando, consigliere Nazionale A.L.A.C. – www.alac.it] Il Legislatore italiano ha prodotto dalla proclamata pandemia, svariati provvedimenti che hanno inciso ed incideranno nella vita dell’italiano medio. Nonostante una grande fetta degli italiani viva in edifici in condominio, all’interno dei D.P.C.M., pochi se non quasi assenti sono stati i richiami alla normativa condominiale.
È un dato di fatto che solo quando la normativa fiscale (vedasi trasmissioni dati all’A.E. per le detrazioni fiscali) incontrava le disposizioni che vanno dal 1117 al 1139 c.c., il Governo italiano si è attivato per dare opportune indicazioni all’amministratore di uno stabile, per lo più concedendo proroghe. In tutti gli altri casi è stato necessario sempre e comunque lavorare di fantasia o di analogia.
L’esempio più grande lo abbiamo avuto con il primo dei tanti D.P.C.M., ossia quello del 4 marzo u.s., allorquando venivano banditi gli assembramenti pubblici e privati. Nessun accenno a quelle persone che si vedano chiamate in assemblea dal proprio amministratore. A tutti gli operatori del settore che stavano aspettando una disposizione ferma e decisa su come svolgere le assemblee di condominio, la risposta non è mai arrivata. In verità ancora oggi nulla è stato disciplinato all’interno del nostro settore.
I professionisti del ramo condominio, tuttavia, non si sono lasciati perdere d’animo, ed abituati a ragionare per analogia, hanno ritenuto che anche l’assemblea di condominio fosse da considerarsi un assembramento di persone, indipendentemente dal numero dei componenti. Dal 4.03.2020 la vita condominiale appare sospesa in un limbo, al punto tale che anche alcuni (non tutti, ma non pochi) hanno ritenuto “saggio” congelare i pagamenti degli oneri condominiali.
È indubbio che gli italiani non se la passino bene, tra CIG e bonus ai professionisti percepiti in forte ritardo, ma è anche vero che i fornitori all’interno dei condomini hanno continuato ad operare, in primis le società operanti nel settore della pulizia delle parti comuni, che oggi chiedono il conto di quanto maturato negli ultimi mesi.
Per quanto possa sembrare assurdo, i costi di gestione possono essere anche aumentati negli ultimi mesi a seguito della richiesta delle sanificazioni delle parti comuni. In verità abbiamo molti Comuni che hanno emesso finanche ordinanze sindacali, con le quali hanno imposto all’amministratore di sanificare le parti comuni. Il tutto rientrante chiaramente nella babilonia italiana, dove ogni Regione è divenuta un ducato, ed ogni comune un feudo. Ognuno ha legiferato a proprio piacimento.
In questa difficoltà di liquidità delle casse condominiali è chiaramente rimasto in capo all’amministratore l’obbligo di riscuotere gli oneri condominiali, ma con difficoltà triplicate. L’uso del contante in Italia piaccia o non piaccia è ancora molto diffuso, ed improvvisamente al condomino è stato reso impossibile utilizzarlo per pagare gli oneri condominiali.
Mentre sentiamo dai vari politici che in Italia lo smart-working viaggia a gonfie vele nella P.A., gli italiani non sono molto avvezzi all’uso di conti correnti online, o addirittura molti non hanno neanche una linea internet a casa.
All’italiano è stato impedito per molte settimane di uscire di casa, così come all’amministratore fino al 4 maggio è stato vietato di esercitare la propria professione all’interno del proprio studio. Senza contare le file infinite che si sono generate e continuano a generarsi per accedere alle Poste, per effettuare i pagamenti mediante i bollettini, anche per il pagamento dei gli oneri condominiali.
Il pensiero di arrendevolezza su queste circostanze viene spontaneo, ma l’Italia si sa è il Paese che viaggia sempre a due velocità, dove la mano destra non sa quello che fa la mano sinistra.
Nell’ambito giudiziario si sono trovati di fronte al medesimo problema, ossia come fare sostenere agli Avvocati il pagamento del contributo unificato per l’iscrizione delle cause dinanzi il Tribunale.
A seguito dell’entrata in vigore del DPCM dell’08.03.2020 e sino al 31 maggio 2020, è stato reso obbligatorio il pagamento telematico del contributo unificato nonché l’anticipazione forfettaria. Nella sostanza non è valido acquistare al tabacchino l’antica e consueta marca da bollo.
L’art. 2 comma 6 del DPCM 8 marzo 2020 n. 11, che prescrive difatti quanto segue:“Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l’anticipazione forfettaria di cui all’articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”.
La volontà di tale disposizione è evitare quanto più possibile il contatto fra gli avvocati e gli uffici di cancelleria atteso che era (sarà?) obbligatoria la consegna del contributo unificato in originale, anche se l’atto di riferimento fosse stato depositato con modalità telematiche.
All’interno dell’avvocatura si sono elevate tante perplessità su questa imposizione, del resto in Italia vige la possibilità di acquistare in contanti fino all’importo di € 3.000 (fino al 1 luglio c.a.). Si sarebbe potuto indicare la possibilità di depositare il contributo unificato in una fase successiva all’epidemia, quanto meno dopo la fase più acuta. Possiamo indubbiamente affermare che il Legislatore ha voluto fare pesare maggiormente la sicurezza sanitaria sulla norma fiscale. Va bene!
La domanda sorge spontanea, ovverosia perché mai il Legislatore italiano non ha ritenuto che le stesse problematiche sanitarie si sarebbero verificate all’interno dei condomini? Magari avrà ritenuto che gli amministratori di condominio siano dotati di particolari anticorpi che contrastano il Covid-19.
È evidente che gli studi degli amministratori di condominio saranno un potenziale incontro di persone, potenzialmente portatrici del Covid-19, e pertanto è incomprensibile come da una parte si sia posto il divieto di effettuare le assemblee di condominio, e dall’altra non si sia pensato alla sicurezza di chi esercita tale professione, non molto distante dalla presenza del medico di famiglia nella vita di un italiano.
È arrivato il momento di cambiare le malsane abitudini italiane, incentivare/obbligare l’utilizzo dei conti corrente online, quanto meno per i pagamenti degli oneri condominiali, a vantaggio di chi paga e chi gestisce il danaro altrui.
Non tutto viene per nuocere se si ha volontà di guardare oltre il temporale.